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Parere

Parere n. 346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, avverso il provvedimento 6f/0053775 del 13 novembre 2023 con il quale il Questore di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza del porto d'armi per tiro a volo.

Giustizia amministrativa202401444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto d'armi per tiro a volo.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo, motivato dal fatto che era stato controllato con persone penalmente censite. Ha dedotto, in modo non articolato, difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, sviamento e manifesta ingiustizia, sostenendo di non avere abusato delle armi e di non avere riportato condanne definitive. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso, rilevando che il decreto del Questore non era definitivo e che il provvedimento lesivo definitivo era il decreto prefettizio del 15 dicembre 2023, notificato il 18 dicembre 2023. La questione decisiva concerneva quindi la tempestività del ricorso straordinario, proposto il 25 aprile 2024 e acquisito il 7 maggio 2024, rispetto agli atti notificati il 13 novembre 2023 e il 18 dicembre 2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva depositato controdeduzioni. Ha qualificato il ricorso come irricevibile per tardività: il ricorso era stato proposto oltre il termine di 120 giorni sia rispetto al decreto del Questore notificato il 13 novembre 2023, sia rispetto al decreto prefettizio definitivo notificato il 18 dicembre 2023. L'imprecisione nell'individuazione dell'atto impugnato non impediva tale conclusione, poiché in entrambi i casi il termine risultava decorso. L'istanza cautelare è stata assorbita e non sono stati esaminati i motivi sostanziali relativi al diniego della licenza.

Osservazioni

Tempestività del ricorso straordinario

Il ricorso, datato 25 aprile 2024 e acquisito il 7 maggio 2024, è stato proposto oltre il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia rispetto al decreto del Questore notificato il 13 novembre 2023, sia rispetto al decreto prefettizio definitivo notificato il 18 dicembre 2023.

Individuazione dell'atto impugnato

L'indicazione degli atti impugnati è risultata imprecisa. Il decreto del Questore era atto non definitivo, mentre il provvedimento definitivo era il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Tale imprecisione non ha inciso sull'esito, poiché il ricorso era tardivo rispetto a entrambi gli atti.

Motivi sostanziali sul diniego della licenza

Le censure relative a difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, sviamento e manifesta ingiustizia non sono state esaminate, essendo il ricorso irricevibile.

Istanza cautelare

L'istanza di sospensione è stata assorbita in ragione della declaratoria di irricevibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'ammissibilità del ricorso straordinario e alla necessità che esso sia rivolto contro un atto definitivo.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Il ricorrente ha richiamato la facoltà del Prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; la questione sostanziale non è stata esaminata per tardività del ricorso.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni deve essere rispettato con riferimento all'atto definitivo lesivo, anche quando il ricorrente abbia indicato quale oggetto dell'impugnazione un precedente atto non definitivo.
  • Quando la documentazione consente di individuare il provvedimento prefettizio definitivo che ha deciso il ricorso gerarchico, l'imprecisione del ricorrente nell'indicazione degli atti impugnati non può impedire la verifica della tempestività del ricorso.
  • La proposizione tardiva del ricorso straordinario determina l'irricevibilità e impedisce l'esame dei motivi di merito e dell'istanza cautelare, che resta assorbita.
  • Il contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario è rispettato quando la relazione ministeriale viene trasmessa al ricorrente e gli viene consentito di presentare controdeduzioni, anche se egli non si avvale di tale facoltà.

Diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi per tiro a volo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo. L'amministrazione resistente è il Ministero dell'Interno; gli atti coinvolti sono il decreto del Questore e il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico.

Premesse e atti impugnati

Il Questore aveva respinto il rinnovo della licenza con decreto del 13 novembre 2023, motivando il diniego con il fatto che il richiedente era stato controllato insieme a persone penalmente censite. Il ricorrente aveva sostenuto di non avere mai abusato delle armi e di non avere riportato condanne definitive.

Dopo il diniego questorile, il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto con provvedimento del 15 dicembre 2023, notificato il 18 dicembre 2023. Il ricorso straordinario, datato 25 aprile 2024 e acquisito dalla Prefettura il 7 maggio 2024, indicava in modo impreciso l'atto impugnato e faceva riferimento anche alla data di notifica del 28 dicembre 2023, rettificata nel testo in 18 dicembre 2023.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva rubricato congiuntamente le censure di:

  • difetto di istruttoria;
  • eccesso di potere;
  • violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
  • difetto di motivazione;
  • sviamento di potere;
  • manifesta ingiustizia.

Aveva inoltre sostenuto che la fattispecie non rientrasse nell'art. 39 T.U.L.P.S., relativo al divieto prefettizio di detenzione delle armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne.

Contraddittorio procedimentale

Con un precedente parere interlocutorio la Sezione aveva disposto la trasmissione al ricorrente della relazione ministeriale, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. Il Ministero ha comunicato di avere eseguito l'adempimento e che non era pervenuto alcun riscontro.

La Sezione ha quindi ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.

Valutazione sulla tempestività

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto del Questore costituiva un atto non definitivo, mentre l'atto definitivo era il decreto prefettizio che aveva respinto il ricorso gerarchico. Tuttavia, il ricorso risultava tardivo in ogni caso.

In particolare, il termine di 120 giorni era già decorso:

  • rispetto al decreto del Questore, notificato il 13 novembre 2023;
  • rispetto al decreto prefettizio definitivo, notificato il 18 dicembre 2023.

La data di acquisizione del ricorso, il 7 maggio 2024, era quindi successiva alla scadenza del termine anche considerando l'atto prefettizio definitivo quale provvedimento effettivamente impugnabile.

Esito

La Sezione ha espresso parere per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso. L'istanza cautelare è stata assorbita e le censure relative alla legittimità sostanziale del diniego non sono state esaminate.

Il parere dispone infine l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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