Parere n. 341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiesame del parere sul diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno, dopo un precedente parere del 28 ottobre 2025 nel quale la Sezione aveva rilevato l'insufficienza dell'informativa riservata e la necessità di una motivazione non generica del diniego, ha chiesto un nuovo parere sulla base di ulteriore documentazione riservata acquisita successivamente. La questione riguarda sia l'ammissibilità sostanziale della richiesta di riesame, distinta dalla correzione di un errore di valutazione, sia la rilevanza degli ulteriori elementi informativi ai fini della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica, nel rispetto della riservatezza delle fonti e dell'esigenza di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
Il parere
La Sezione qualifica la richiesta ministeriale non come denuncia di un errore contenuto nel precedente parere, ma come domanda di riesame fondata su nuove informazioni sopravvenute. Valuta gli ulteriori elementi riservati, riferiti a situazioni di fatto, come idonei a sostenere le conclusioni dell'Amministrazione, rilevando che la loro valutazione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa propria della materia e non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Conferma tuttavia il principio già affermato secondo cui il provvedimento di diniego non può essere motivato genericamente: pur restando riservati i documenti utilizzati, devono essere indicate le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Riesame del precedente parere
La richiesta ministeriale non riguarda la correzione di un errore di valutazione degli atti, ma il riesame del precedente parere sulla base di ulteriori informazioni riservate acquisite medio tempore.
Valutazione delle informazioni riservate
La valutazione delle situazioni di fatto desumibili dagli ulteriori elementi informativi, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e non risulta manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Motivazione del diniego
Anche quando il diniego si fonda su documenti riservati, la motivazione non può essere generica e deve indicare le ragioni ostative in modo da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Le disposizioni sono richiamate insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi nel testo divulgabile del parere.
Massime di principio
- Nella materia della concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, la valutazione delle informazioni di fatto e della loro rilevanza ostativa rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, sindacabile almeno quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- L'acquisizione di nuove informazioni successive a un precedente parere non integra necessariamente un errore di valutazione del parere originario, ma può fondare una richiesta di riesame distinta, avente a oggetto la rivalutazione della domanda alla luce degli elementi sopravvenuti.
- La riservatezza dei documenti posti a fondamento del diniego di cittadinanza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve comunque indicare le ragioni ostative essenziali, in modo non generico e compatibile con l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
Diniego di cittadinanza italiana per motivi di sicurezza
Il parere della Sezione Prima riguarda la richiesta del Ministero dell'interno di riesaminare una precedente valutazione relativa all'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da uno straniero. L'affare è caratterizzato dalla presenza di informazioni riservate concernenti la sicurezza della Repubblica.
Precedente parere e richiesta ministeriale
Con il parere del 28 ottobre 2025, la Sezione aveva rilevato che l'informativa riservata trasmessa dall'Amministrazione si limitava ad affermare l'esistenza di motivi ostativi senza specificarli. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa nella materia, la Sezione aveva ritenuto di non disporre di elementi sufficienti per verificare la correttezza sostanziale delle conclusioni ministeriali.
Nello stesso parere era stato precisato che il futuro diniego non avrebbe potuto essere genericamente motivato: pur preservando la riservatezza dei documenti utilizzati, il provvedimento avrebbe dovuto indicare le ragioni ostative necessarie a consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Natura della nuova richiesta
Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere acquisito ulteriore documentazione riservata e ha chiesto un nuovo parere. La Sezione ha chiarito che tale richiesta non denuncia un errore di valutazione contenuto nel parere precedente, ma consiste in una domanda di riesame fondata su nuove informazioni acquisite successivamente.
Valutazione delle informazioni riservate
Gli ulteriori elementi riguardano situazioni di fatto la cui rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica deve essere apprezzata dall'Amministrazione nell'esercizio della sua ampia discrezionalità.
La Sezione ha ritenuto che tale valutazione non apparisse ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Allo stato degli atti, pertanto, non sono emersi elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha comunque confermato il limite già indicato nel precedente parere. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate non consente di adottare un diniego privo di motivazione effettiva o fondato su formule generiche.
Il provvedimento deve indicare le ragioni ostative, con modalità compatibili con la tutela della riservatezza, ma sufficienti a permettere all'interessato di comprendere il fondamento della decisione e di valutare l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole alle conclusioni dell'Amministrazione, nei sensi indicati in motivazione, riconoscendo la non manifesta illogicità della valutazione ministeriale basata sui nuovi elementi riservati e ribadendo l'obbligo di una motivazione non generica del diniego.
Per ragioni di tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, il parere prevede inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo nella versione destinata alla divulgazione.
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