Parere n. 343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992. L'istruttoria ha evidenziato specifiche controindicazioni riservate inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione riguarda la sufficienza di tali elementi, la loro valutazione discrezionale e le condizioni di motivazione del successivo decreto ministeriale di diniego.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego nei sensi indicati in motivazione, ritenendo che gli elementi informativi riservati richiamati dall'Amministrazione riguardino situazioni di fatto la cui valutazione ai fini della sicurezza della Repubblica è ampiamente discrezionale e non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono emersi elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni amministrative. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego dovrà essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti e le fonti informative, dovrà indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Valutazione delle controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
La valutazione degli elementi informativi riservati rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e, nel caso esaminato, non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Motivazione del decreto di diniego
Il provvedimento non può fondarsi su una motivazione generica. Ferma la riservatezza dei documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in modo sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale per ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il parere conforme del Consiglio di Stato; l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei dati personali dell'interessato e a fondamento dell'oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992 e legittima il diniego ministeriale previo conforme parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
- La valutazione delle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica appartiene a un ambito di ampia discrezionalità amministrativa e non è censurabile quando, sulla base degli elementi acquisiti, non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza dei documenti e delle fonti informative utilizzati per il diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini non generici e sufficienti a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta di parere del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. Il procedimento riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Presupposti normativi
L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, a determinate condizioni temporali di residenza e permanenza del vincolo matrimoniale.
L'art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge prevede tuttavia che l'acquisto sia precluso dalla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego sia fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dal provvedimento.
Istruttoria amministrativa
L'interessato aveva presentato una documentata istanza dopo il matrimonio celebrato il 19 settembre 2021. Nel corso dell'istruttoria ministeriale erano emerse specifiche controindicazioni, contenute in informazioni riservate, ritenute ostative sotto il profilo della sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha quindi formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza e ha richiesto il parere conforme della Sezione.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che gli elementi informativi riservati si riferiscano a situazioni di fatto la cui rilevanza ai fini della sicurezza della Repubblica è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato, la valutazione ministeriale non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non sono stati individuati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
Obbligo di motivazione del diniego
Il parere favorevole non consente, tuttavia, l'adozione di un provvedimento genericamente motivato. Il decreto ministeriale dovrà indicare le ragioni ostative in modo concreto e intelligibile, pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni sottostanti. La motivazione deve essere sufficiente a permettere all'interessato di valutare e, se del caso, esercitare il proprio diritto di difesa.
Conclusioni e riservatezza
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, rendendo possibile il diniego della cittadinanza per i motivi di sicurezza indicati dall'Amministrazione. Per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato, il parere destinato alla pubblicazione deve essere oscurato nei dati identificativi, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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