Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario nei quali una società correntista aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di euro 100.000,00 per addebiti ritenuti indebiti, consistenti in interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello principale della banca per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., rilevando che le censure, rispettivamente incentrate sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226 c.c., erano formulate in termini astratti e non spiegavano le ricadute concrete dell'asserito errore del Tribunale; aveva inoltre respinto l'appello incidentale della società. In cassazione la banca ha dedotto due motivi: con il primo la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente reputato generica la doglianza relativa al riparto dell'onere della prova e alla mancata produzione di documenti; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e controverso e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la statuizione secondo cui non era stato indicato quale documentazione sarebbe mancata nella produzione della controparte e dove la stessa fosse stata contestata. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché non criticavano specificamente la declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi di appello e non riportavano in modo autosufficiente il contenuto delle censure di merito necessario a dimostrare la loro specificità. La Corte ha ribadito che, quando si impugna in cassazione una statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare nel ricorso le ragioni dell'errore e trascrivere il contenuto del motivo di appello nella misura necessaria a evidenziarne la specificità, senza potersi limitare a rinviare all'atto di appello. Conseguentemente ha condannato la banca alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma il ricorso è ritenuto inammissibile perché le censure non si confrontano con la ratio della decisione di appello.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato nei motivi di appello, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili i motivi di appello per difetto di specificità; la Cassazione conferma che la censura in ricorso doveva misurarsi proprio con tale ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza.
  • Quando si impugna la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare nel ricorso perché quella statuizione sia erronea e riportare il contenuto del motivo di appello nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
  • Non è sufficiente un rinvio all'atto di appello o una critica astratta alle norme invocate: il ricorso deve spiegare le concrete ricadute dell'errore denunciato sul caso deciso.
  • Il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.