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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di compensi professionali, asseritamente maturati per attività giudiziali e stragiudiziali, sulla base di un parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Nel corso dell'opposizione, il giudice di primo grado aveva disposto il mutamento del rito, da sommario monocratico a sommario collegiale, ai sensi degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, e la trasmissione degli atti per l'assegnazione al relatore. La società ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo la violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011: sosteneva che l'opposizione non dovesse essere trattata con il rito sommario collegiale ex art. 14, sia perché il professionista non avrebbe adito il foro competente ove aveva prestato l'opera, sia perché il credito riguardava anche prestazioni stragiudiziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, con cui il tribunale aveva disposto solo il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al presidente di sezione, fosse un atto meramente ordinatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza e comunque non idoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza. Ha inoltre ribadito che il regolamento di competenza non può essere utilizzato per far valere violazioni di norme processuali diverse da quelle sulla competenza in senso tecnico e che la disciplina sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale attiene alla ripartizione interna degli affari, non alla competenza. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    norma richiamata come base del procedimento monitorio promosso dall'avvocato per ottenere il decreto ingiuntivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    mutamento del rito da sommario monocratico in sommario collegiale ai sensi dell'art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011

    consente il mutamento del rito disposto dal giudice; il relativo provvedimento, quando meramente ordinatorio, non è impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    rito sommario collegiale ex art. 14 cit.

    disciplina richiamata per la trattazione dell'opposizione; la sua applicazione incide sul rito e sulla composizione del giudice, non sulla competenza in senso tecnico.

  • art. 47, u.c., c.p.c.

    scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.

    norma richiamata per il deposito della difesa nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc.

    il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano oggetto una decisione irretrattabile sulla competenza.

  • art. 50 bis c.p.c.

    norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo

    la violazione della regola sulla composizione collegiale non integra questione di competenza e non può essere fatta valere con regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    prevede l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidano, espressamente o implicitamente, sulla competenza in modo irretrattabile o comunque idoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza.
  • Un provvedimento che si limiti a disporre il mutamento del rito e la trasmissione degli atti per l'assegnazione del fascicolo ha natura meramente ordinatoria e non è impugnabile con regolamento di competenza.
  • Le doglianze relative alla violazione di norme sul rito o sulla ripartizione interna del tribunale tra composizione monocratica e collegiale non integrano questioni di competenza in senso tecnico.
  • L'art. 50-bis c.p.c. attiene all'organizzazione interna della decisione del tribunale e non alla competenza; la sua violazione non può essere fatta valere mediante regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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