Sentenza del 06/10/2020 n. 21399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia tributaria relativa a operazioni poste in essere dopo il conferimento di un ramo d'azienda (3 dicembre 2004). L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento sia alla conferente che alla conferitaria ritenendole entrambe partecipi di operazioni fittizie finalizzate a creare crediti d'imposta e detrarre costi IVA inesistenti. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 472/1997, art.14 comma 3, perché la CTR avrebbe escluso la responsabilità della cessionaria ritenendo le frodi commesse dalla cedente dopo la cessione; (2) omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti di solidarietà o responsabilità principale della cessionaria nel quadro di un'operazione fraudolenta più ampia. La società resistente, con ricorso incidentale condizionato, deduceva invece incompetenza territoriale dell'Ufficio che aveva notificato l'accertamento (DPR 633/1972 art.40, comma 2), sostenendo che l'avviso alla cessionaria doveva essere emesso dall'Ufficio di Pavia (sede a Mortara) e non dall'Ufficio di Milano competente per la conferente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso incidentale condizionato della società sulla incompetenza territoriale dell'Ufficio notificante. Ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia, cassata la sentenza impugnata della CTR e deciso il merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente (la società). Ha liquidato le spese di cassazione e posto a carico della parte soccombente l'importo di Euro 7.290,00 oltre oneri come da dispositivo; le spese di merito dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14
La norma è richiamata in relazione ai limiti di responsabilità della cessionaria per debiti tributari della cedente. La Corte ricorda che, se entrambe le società sono ritenute artefici della frode, la responsabilità è personale e principale (anche se in solido), e non si applica il regime della responsabilità eventuale che richiederebbe l'infruttuosa escussione della cedente prima di agire sulla cessionaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 40, comma 2
Richiamato dal ricorso incidentale per censurare la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio ritenuto incompetente. La Corte accoglie la censura in linea con il principio di inderogabilità della competenza territoriale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 31, comma 2
"la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata"
La Corte riafferma che la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e ha carattere inderogabile; la violazione di tale regola determina la nullità assoluta dell'atto di accertamento emanato dall'ufficio incompetente.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 58
"le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"
Citato per spiegare il criterio di determinazione del domicilio fiscale e, quindi, dell'ufficio competente; la Corte sottolinea l'importanza di tali regole per garantire efficacia e qualità degli accertamenti.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 4
Riferito in relazione alla possibilità di eccepire incompetenza territoriale in sede processuale; la Corte conferma che l'eccezione è ammissibile e la competenza del giudice tributario è inderogabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 61, comma 2
Riferimento normativo secondario richiamato nel testo a proposito dell'effetto del difetto di competenza e del relativo vizio dell'atto impositivo.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell'ufficio che notifica l'accertamento tributario è inderogabile: se l'atto è emesso da ufficio incompetente, è nullo e l'Amministrazione deve procedere ad un nuovo accertamento dall'ufficio competente.
- Quando entrambe le società (cedente e cessionaria) sono accertate come partecipi di una frode, la responsabilità tributaria della cessionaria può essere personale e principale (anche in solido), non meramente eventuale: in tal caso l'Amministrazione può notificare l'accertamento ad entrambe contestualmente.
- La distinzione tra responsabilità eventuale (subordinata all'infruttuosa escussione del debitore principale) e responsabilità principale dipende dalla qualificazione della partecipazione alla frode: se la cessionaria è comprovatamente artefice della frode, non opera il limite che impone l'esaurimento delle azioni sulla cedente.
- In presenza di operazioni societarie sospette (conferimenti, cambi di denominazione, utilizzo di servizi di terzi ritenuti atti a realizzare frodi fiscali) è fondamentale verificare in base ai fatti se il trasferimento è parte di un piano fraudolento complessivo; in ogni caso va rispettata la competenza territoriale per la validità dell'atto.
- L'eccezione di incompetenza territoriale può essere sollevata ed è rilevante in ogni grado di giudizio: la mancata osservanza delle regole sulla competenza può condurre all'accoglimento del ricorso anche se altri profili sostanziali della controversia restano controversi.
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