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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Modena. L'impugnazione articolava tre motivi: (1) mancata considerazione dell'estinzione dell'ente per fusione per incorporazione e conseguente assorbimento della responsabilità; (2) carenza e illogicità della motivazione circa la consistenza del "vantaggio" economico conseguito dall'ente a seguito della condotta omissiva del legale rappresentante (risparmio sui costi di smaltimento per ritardata movimentazione dei rifiuti); (3) inosservanza o errata applicazione della legge penale e motivazione assente o illogica nella determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la Corte di appello avrebbe commisurato la sanzione sulla base di quantitativi di rifiuti riferibili a un periodo diverso da quello contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: la rinuncia alla trattazione orale effettuata unilateralmente dalla difesa era priva di efficacia dopo che la richiesta di trattazione orale era stata accolta; l'estinzione dell'ente per fusione per incorporazione non rileva sul piano penale/da responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 in modo tale da far venir meno la responsabilità già accertata (la successione derivante dalla fusione rileva in ordine ai rapporti civili ma non equivale al "decesso" dell'imputato ai fini penali); la valutazione che l'ente ha ottenuto un vantaggio economico (risparmio sui costi derivante dalla mancata tempestiva movimentazione dei rifiuti) è valutazione di fatto e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in cassazione; il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di allegazioni idonee a dimostrare un diverso andamento del ciclo produttivo che giustifichi una diversa quantificazione della sanzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In primo grado il Tribunale di Modena aveva condannato la società per la responsabilità amministrativa prevista dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. b) d.lgs. 231/2001, in relazione all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 231/2001 e irrogando una sanzione pecuniaria di euro 10.000,00; la Corte di appello aveva confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies, comma 2, lett. b)

    Norma sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali; la Corte ha confermato che l'ente può essere ritenuto responsabile indipendentemente dalla successiva fusione per incorporazione, poiché la estinzione societaria per fusione non elimina la responsabilità già accertata a livello penale-amministrativo.

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma che punisce la gestione illecita dei rifiuti; il reato previsto è stato ritenuto commesso dal legale rappresentante e alla società è stata ascritta la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

  • d.lgs. 231/2001, art. 12, comma 3

    Prevede circostanze attenuanti applicabili agli enti; il Tribunale ha riconosciuto l'attenuante prevista e ne ha tenuto conto nella quantificazione della sanzione pecuniaria.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione e l'estinzione dell'ente sui piani civilistici non estinguono automaticamente responsabilità penali o amministrative già accertate: la successione societaria non equivale al decesso dell'imputato e non cancella le responsabilità pregresse.
  • Le valutazioni sul "vantaggio" economico conseguito dall'ente per omissioni nella gestione dei rifiuti sono valutazioni di fatto del giudice di merito; la Cassazione le rivede solo in presenza di manifesta illogicità o palese contraddittorietà.
  • La determinazione della sanzione pecuniaria a carico dell'ente richiede dati e allegazioni specifiche da parte della difesa se si contesta la base di calcolo; deduzioni generiche sulla diversa consistenza produttiva o sui quantitativi di rifiuti sono inammissibili.
  • La richiesta di trattazione orale, una volta avanzata e accolta, vincola le parti: una rinuncia unilaterale da parte del richiedente non è efficace se non manifestata da tutte le parti coinvolte.
  • Motivi di ricorso generici o basati su contestazioni di fatto non provate non soddisfano i requisiti di ammissibilità in Cassazione e rischiano di essere dichiarati inammissibili.

Testo integrale

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