Cassazione Civile, Ordinanza n. 20658/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una banca aveva affidato a una società un servizio di trasporto e custodia valori; quest'ultima si era avvalsa di un'altra società che aveva stipulato una polizza contro furto e rapina con clausola per conto di chi spetta e con previsione che i diritti derivanti dal contratto spettassero alla sola contraente. Dopo una rapina avvenuta nel caveau in cui erano custoditi valori della banca, nacquero due giudizi riuniti: uno per il risarcimento del danno contro le società appaltatrici, l'altro per l'indennizzo assicurativo contro gli assicuratori. La banca intervenne nel giudizio sull'assicurazione chiedendo il pagamento dell'indennizzo in proprio favore. In appello la banca contestò che l'assicuratore, dopo aver richiesto alla contraente l'adozione di misure di sicurezza e dopo aver ricevuto dichiarazioni sull'osservanza di tali prescrizioni, avesse omesso di informarla e di verificare l'effettivo rispetto delle misure; denunciò violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e, con secondo motivo, motivazione apparente; con terzo motivo contestò la valutazione della prova sulla mancata adozione delle misure di sicurezza e l'uso di asserite confessioni provenienti da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla mancata comunicazione delle prescrizioni di sicurezza e sulla pretesa omessa vigilanza perché il ricorso era poco chiaro nell'esposizione dei fatti e comunque privo di decisività: nell'assicurazione il rischio deve essere descritto dall'assicurato o dal contraente, mentre l'assicuratore può fare affidamento sulle loro dichiarazioni senza un obbligo generale di indagine o di vigilanza. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza d'appello era comprensibile e aveva implicitamente distinto tra l'obbligo di riferire eventuali reticenze conosciute e l'inesistenza di un obbligo di verifica. Ha infine respinto il motivo sulla valutazione delle prove, trattandosi di censura di merito non scrutinabile in cassazione; il ricorso incidentale condizionato dell'assicuratrice è stato dichiarato assorbito. La banca è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la polizza qualificata come assicurazione per conto di chi spetta attribuisce il diritto all'indennizzo al beneficiario, mentre il contraente può farlo valere solo col consenso del beneficiario.
invocato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
richiamato come criterio di interpretazione complessiva del contratto, senza esito favorevole alla ricorrente.
richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
richiamato come criterio di interpretazione finalistica, ma la Corte ha escluso che imponesse all'assicuratore gli obblighi invocati.
richiamato per affermare che le conseguenze dell'inesatta descrizione o reticenza sul rischio gravano sull'assicurato e non presuppongono indagini dell'assicuratore.
richiamato insieme all'art. 1892 c.c. per sostenere che l'assicuratore può fare affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato.
richiamato per affermare che l'aggravamento del rischio impone un onere informativo all'assicurato, non un obbligo di indagine all'assicuratore.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo per difettosa esposizione dei fatti di causa e scarsa chiarezza del ricorso.
invocato per contestare l'utilizzo di una presunta confessione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta a rimettere in discussione la valutazione del merito.
richiamato insieme all'art. 2730 c.c. in relazione alla confessione, senza incidere sull'esito.
richiamato quanto al deposito della motivazione in camera di consiglio.
richiamato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è anzitutto onere dell'assicurato o del contraente; l'assicuratore può fare affidamento sulle loro dichiarazioni senza un autonomo obbligo generale di indagine o verifica, salvo specifiche pattuizioni diverse e fermo il sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 1892, 1898 e 1909 c.c.
- Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il beneficiario è titolare del diritto all'indennizzo, ma il contraente può esercitarlo solo nei limiti consentiti dal contratto e, in particolare, con il consenso del beneficiario quando richiesto dalla struttura del rapporto.
- La violazione dei canoni interpretativi contrattuali è censurabile in cassazione solo se la ricostruzione della clausola è effettivamente errata e decisiva; non basta proporre una lettura alternativa delle pattuizioni senza superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una motivazione mancante o incomprensibile; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- Le censure che mirano a rivalutare il materiale probatorio o l'attendibilità delle prove sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità, salvo i limiti del controllo sulla congruità logico-giuridica della motivazione.
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