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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41267/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di un soggetto persona fisica, ritenendo che alcune movimentazioni bancarie e contabili non giustificate dovessero essere imputate a ricavi occulti della società di capitali di cui egli era socio e amministratore. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e sia la CTP sia la CTR avevano accolto i ricorsi, ritenendo provate o comunque giustificate le somme contestate e, soprattutto, escludendo un collegamento tra le operazioni finanziarie e l'attività commerciale della società. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva motivato in modo generico e aveva ritenuto idonee prove documentali e dichiarative non sufficienti a vincere la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari. L'Ufficio insisteva in particolare sulla mancanza di prova certa circa la riferibilità delle somme a vincite di gioco, a disponibilità presso il casinò o a liberalità familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'Agenzia non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non si era limitata a valutare l'idoneità delle prove offerte dal contribuente, ma aveva anzitutto escluso il presupposto stesso dell'accertamento, ossia il collegamento tra le movimentazioni contestate e l'attività della società. La Corte ha evidenziato che l'Ufficio aveva fondato la pretesa su una presunzione semplice relativa a conti intestati a soggetti terzi, senza fornire prova della fittizietà dell'intestazione o della sostanziale riferibilità dei conti alla società, prova necessaria per estendere alla società gli esiti degli accertamenti bancari effettuati su conti di soci o amministratori. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza dell'Amministrazione, condannata anche al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. n. 600/1973

    La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera solo se i dati dei conti correnti siano riferibili al contribuente; nel caso di conti intestati a soci o amministratori è necessario provare la fittizietà dell'intestazione o la sostanziale riferibilità alla società.

  • art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    L'utilizzazione dei dati bancari può estendersi ai conti intestati a soci, amministratori o procuratori della società solo quando l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, che l'intestazione sia fittizia o che i conti siano sostanzialmente riferibili alla società.

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale base dell'accertamento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha valorizzato invece il difetto del presupposto di imputazione delle movimentazioni alla società.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però escluso che fosse stata superata la mancata prova, da parte dell'Ufficio, della riferibilità delle operazioni alla società.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge, ma è risultata inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario basato su indagini bancarie, la presunzione di maggiori ricavi non può operare automaticamente se le movimentazioni sono riferite a conti intestati a terzi; l'Amministrazione deve prima dimostrare la riferibilità sostanziale di quei conti al soggetto accertato.
  • Quando la decisione di merito esclude in radice il collegamento tra le operazioni contestate e l'attività del contribuente o della società, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione delle singole prove senza aggredire tale presupposto è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
  • Per imputare a una società le movimentazioni bancarie emerse su conti di soci o amministratori non basta la mera intestazione soggettiva o il richiamo a presunzioni generiche: occorre una prova, anche presuntiva, della natura fittizia dell'intestazione o della sostanziale disponibilità del conto in capo alla società.
  • In presenza di una motivazione di merito che esclude la riferibilità delle somme alla società, la dedotta insufficienza delle giustificazioni offerte dal contribuente diventa irrilevante se manca prima la prova dell'an del presupposto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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