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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00552/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Pur rilevando la questione relativa al principio di autosufficienza, il Collegio ha verificato direttamente il fascicolo e constatato che il mandato a impugnare e l'elezione di domicilio erano effettivamente allegati all'atto di appello. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli (condanna a 4 mesi di arresto e confisca per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). L'ordinanza territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile per assenza, unitamente all'atto di appello, del mandato a impugnare e dell'elezione di domicilio, richiesti dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La difesa ha invece sostenuto che il mandato e l'elezione di domicilio erano allegati all'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui Pirozzi è stato condannato; usata per identificare la fattispecie criminosa oggetto del giudizio.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    All'epoca dei fatti imponeva, a pena di inammissibilità, l'allegazione all'atto di appello del mandato a impugnare e dell'elezione o dichiarazione di domicilio; la Corte ha ritenuto che tale onere possa essere assolto anche tramite richiamo espresso a una precedente dichiarazione/e elezione contenuta nel fascicolo processuale.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla successiva novella (post riforma) che ha alleggerito l'onere per l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia; la Corte ha applicato il principio tempus regit actum richiamando che la nuova disciplina vale solo per impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della novella (25/08/2024).

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che, tra gli atti trasmessi automaticamente al giudice dell'impugnazione, siano inclusi la nomina del difensore e le dichiarazioni/elezioni di domicilio; ciò riduce l'onere del ricorrente di allegare materialmente tali atti nella fase di cassazione quando già presenti nel fascicolo.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Principio dell'immanenza della dichiarazione di domicilio: la relativa elezione è considerata parte integrante degli atti e la sua trasmissione compete alla cancelleria del giudice 'a quo'.

  • legge 09 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. a) n. 1 (abrogazione/novella)

    Rilevata come la fonte della modifica normativa che ha eliminato o modificato alcuni oneri di allegazione a favore del difensore di fiducia; la Corte ha distinto l'applicabilità della norma in base alla data di entrata in vigore (25/08/2024).

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'onere di deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio può essere assolto tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione già contenuta nel fascicolo processuale; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'onere di allegare il mandato a impugnare e l'elezione di domicilio può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico ad un atto già presente nel fascicolo processuale; non è sempre necessaria la nuova allegazione materiale se il documento è rintracciabile nel fascicolo.
  • La cancelleria del giudice 'a quo' ha l'obbligo di trasmettere al giudice dell'impugnazione la nomina del difensore e le elezioni/dichiarazioni di domicilio (art. 165-bis disp. att.), riducendo il rischio di invalida costituzione del rapporto processuale per carenze formali non dipendenti dal difensore.
  • Il principio della autosufficienza del ricorso è rilevante, ma non impedisce al giudice superiore di consultare il fascicolo per verificare la presenza di atti essenziali trasmessi d'ufficio; pertanto il rigetto per mera mancata allegazione non è automatico se dagli atti emerge quanto necessario.
  • Applicare il principio tempus regit actum: le modifiche legislative si applicano alle impugnazioni instaurate dopo la loro entrata in vigore; verificare sempre la data della proposizione dell'impugnazione rispetto alle novità normative.
  • In concreto, il difensore dovrebbe, per sicurezza: (a) allegare materialmente il mandato e l'elezione di domicilio quando possibile; (b) in alternativa, indicare esplicitamente nel ricorso il richiamo all'atto già depositato e la sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata verifica.
  • Quando si contesta l'inammissibilità per carenza formale, è opportuno chiedere esplicitamente al giudice che verifichi il fascicolo e la presenza degli atti trasmessi d'ufficio, sfruttando la funzione di controllo che la Cassazione ha ritenuto legittima e doverosa.

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