Cassazione Penale, Ordinanza n. 02852/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, di guida senza patente e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, con fatti commessi il 24/10/2020. La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva ridotto la pena a mesi 1 e giorni 25 di arresto ed euro 1.500 di ammenda. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione alla guida senza patente, sostenendo che mancasse agli atti il provvedimento prefettizio di revoca e che non fosse provata la conoscenza della revoca da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rifiuto dell'alcoltest, lamentando che non sarebbe stata valutata la concreta possibilità dell'imputato di sottoporsi all'accertamento e che non gli sarebbero stati chiariti diritti e conseguenze; 3) vizio di motivazione per asserito mancato esame dei motivi di appello; 4) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la precedente condanna dell'imputato per guida senza patente rendeva palese la conoscenza della revoca e che la mancanza in atti del provvedimento prefettizio era irrilevante, essendo comunque integrata la recidiva nel biennio dai dati del certificato penale. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, valorizzando gli accertamenti dei verbalizzanti sui sintomi da assunzione di alcol e la conseguente legittimità della richiesta di alcoltest, rifiutata dall'imputato; ha inoltre precisato che, in caso di rifiuto, non sussiste l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il terzo motivo è stato giudicato generico e in parte reiterativo delle precedenti doglianze, poiché la motivazione della sentenza d'appello era ritenuta completa e logicamente coerente. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto sia per la pericolosità concreta della condotta sia per la sua abitualità, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La guida senza patente è punibile nel caso di recidiva nel biennio; la precedente condanna irrevocabile rende provato il presupposto della consapevolezza della revoca e della ricorrenza del requisito ostativo alla non punibilità.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico è configurabile quando i verbalizzanti abbiano riscontrato sintomi collegati all'assunzione di alcol e la richiesta di alcoltest risulti rituale.
La dedotta omessa pronuncia sulla causa di non punibilità non è fondata quando la motivazione di merito abbia già escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto.
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta non sia di particolare tenuità e risulti abituale; la Corte richiama espressamente l'ostatività della recidiva nel biennio per la guida senza patente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurazione della guida senza patente, la mancanza in atti del provvedimento amministrativo di revoca non è decisiva quando altri dati processuali dimostrino che l'imputato ne era già consapevole e che ricorre la recidiva nel biennio prevista dalla norma.
- Per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è sufficiente che gli operanti abbiano riscontrato sintomi di ebbrezza tali da giustificare la richiesta di accertamento; in caso di rifiuto non sussiste l'obbligo di avviso della facoltà di assistenza del difensore.
- Il giudice di appello soddisfa l'obbligo di motivazione quando, anche con valutazione globale, dia conto delle ragioni del convincimento e dei fatti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti apprezzabile pericolosità concreta e risulti abituale o comunque ostativa per effetto della struttura stessa del reato contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02713/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02721/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02727/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02729/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02730/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02731/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →