Cassazione Civile, Ordinanza n. 23312/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il riconoscimento di giornate di lavoro agricolo svolte negli anni 2007-2011 alle dipendenze di una ditta agricola, la conseguente reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato e il pagamento di indennità di congedo parentale per due periodi. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello, in sede di rinvio, la decisione è stata riformata sulla base di verbali ispettivi dell'INPS che avevano evidenziato l'antieconomicità e la sostanziale fittizietà dell'attività delle imprese agricole interessate, ritenendo simulati i rapporti di lavoro denunciati. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe attribuito valore di prova legale ai verbali ispettivi e avrebbe omesso di ammettere la prova testimoniale richiesta; 2) violazione degli stessi artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte valorizzato verbali relativi a imprese diverse da quella presso cui la ricorrente sosteneva di aver lavorato negli anni 2008-2010; 3) omesso esame di documenti decisivi (buste paga, lettere di assunzione, modelli C2 storici) che, a suo dire, avrebbero dimostrato il lavoro svolto per altre imprese agricole negli anni contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la Corte territoriale non aveva attribuito ai verbali ispettivi valore di prova legale, ma li aveva valutati insieme agli altri elementi istruttori; quanto alla prova testimoniale, ha escluso la decisività della prova non ammessa, poiché la fittizietà dell'attività datoriale risultava già sorretta da un quadro istruttorio ritenuto sufficiente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano in cassazione una diversa ricostruzione fattuale, non adeguatamente dedotta nei gradi di merito e priva di specifica allegazione, oltre che comunque non decisiva. La ricorrente è stata esonerata dal pagamento delle spese per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
non consente di censurare come violazione di legge la valutazione del materiale istruttorio se il giudice di merito lo ha esaminato e apprezzato complessivamente.
non è violato quando il giudice attribuisce ai verbali ispettivi valore di elemento probatorio liberamente valutabile e non di prova legale.
la censura sull'onere della prova è infondata se il giudice fonda la decisione su un complessivo accertamento istruttorio e non su un'errata distribuzione dell'onere probatorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
l'omessa pronuncia rileva solo per domande, eccezioni o assunti decisori; le istanze istruttorie, se non accolte, sono censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale e della decisività della prova.
il vizio di omessa pronuncia non si configura rispetto alle richieste istruttorie.
richiamato per la definizione camerale del ricorso con proposta del consigliere.
l'esenzione dalle spese opera anche quando la domanda riguarda non solo l'iscrizione negli elenchi agricoli ma anche una prestazione previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I verbali ispettivi dell'ente previdenziale non hanno valore di prova legale: il giudice deve valutarli liberamente insieme agli altri elementi istruttori, potendo desumere da essi la fittizietà del rapporto di lavoro solo all'esito di un apprezzamento complessivo.
- L'omessa ammissione o valutazione di una prova testimoniale non integra di per sé omessa pronuncia; è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza il quadro probatorio posto a base della decisione.
- In sede di legittimità non è ammissibile introdurre una diversa ricostruzione fattuale del rapporto di lavoro se la specifica circostanza non risulta puntualmente dedotta nei gradi di merito e non è indicato l'atto in cui è stata allegata.
- La censura per omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non allega in modo specifico il fatto storico che tali documenti sarebbero idonei a provare e non dimostra la loro decisività rispetto alla ratio decidendi.
- Quando la documentazione ispettiva evidenzia un'impresa agricola priva di reali scorte, materie prime, fatturato e coerenza economica, può essere ragionevolmente ritenuta fittizia anche la posizione dei lavoratori denunciati come occupati presso di essa.
- rami":["Lavoro","Previdenza","Processo civile"],"materie":["Lavoro a termine","Contributi previdenziali","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】}】〕}】}】}】}】}】}】}】}】}】【。}】}】}】【。}】}】}】【。}】}】}】}】【。}】}】}】【。}】}】}】}】}】【。}】}】}】}】【。}】}】}】}】}}】}}}】}}】}】}】}】}】}】}】}】}】【。}】}】}】【。}}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】【。}】}】【。}】}】【。}】} ។}]}]}}}】}】【。}ំនေ}】}}}}】}】}】}】}】}】}】}】}】}】}འ}།}]}】}】}】}】}】}】【。}】}】【。}】}】}}.2
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