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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23381/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da due delibere della Giunta regionale: una istitutiva di un contributo una tantum per le famiglie con bambini nati in un determinato periodo (c.d. bonus bebè regionale), subordinato all’accesso al requisito della residenza da almeno cinque anni in Regione da parte di entrambi i genitori; l’altra relativa al c.d. bonus affitti, che prevedeva per i soli cittadini di Paesi extra UE requisiti ulteriori, cioè un’attività lavorativa regolare e un lungo radicamento territoriale (10 anni di residenza in Italia o 5 in Lombardia). Le associazioni controricorrenti hanno agito sostenendo che tali requisiti fossero discriminatori e chiedendo l’accertamento della discriminazione, la riapertura dei bandi e la rimozione degli effetti. La Regione, con cinque motivi, ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che si trattasse di azione di annullamento inerente a un servizio pubblico; 2) ulteriore difetto di giurisdizione, perché la sentenza avrebbe imposto un facere all’amministrazione; 3) violazione di legge per avere ritenuto illegittimi i requisiti di lungo soggiorno e per non avere considerato legittima la restrizione alle prestazioni assistenziali non essenziali; 4) erronea qualificazione delle prestazioni come assistenziali e non come misure di sostegno al reddito; 5) vizio motivazionale, per non avere considerato dati istruttori che, secondo la ricorrente, escludevano la discriminazione anche indiretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla giurisdizione, affermando che l’azione antidiscriminatoria ex art. 44 d.lgs. 286/1998 può essere proposta anche contro atti della pubblica amministrazione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale può disapplicare l’atto e ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei suoi effetti, senza invadere la sfera amministrativa. Ha respinto anche i motivi di merito, confermando che sia il requisito di lunga residenza per il bonus bebè sia i requisiti imposti ai soli stranieri per il bonus affitti integrano discriminazione, in contrasto con il quadro costituzionale, eurounitario e nazionale. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché deduceva, sotto l’apparente veste del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., una critica alla valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998

    L’azione antidiscriminatoria è esperibile anche contro la pubblica amministrazione; il giudice ordinario può ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, anche mediante disapplicazione dell’atto amministrativo.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    Le sezioni semplici possono conoscere della questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già espresse sulla medesima questione con principi chiari e orientativi.

  • artt. 4 e 5 r.d. n. 2248 del 1865, all. E

    Non ostano alla giurisdizione del giudice ordinario nelle azioni antidiscriminatorie, perché il giudice può disapplicare incidentalmente l’atto illegittimo senza interferire nella potestà amministrativa.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di eguaglianza impone di evitare discriminazioni irragionevoli nell’accesso alle prestazioni sociali.

  • art. 31 Cost.

    La tutela della maternità e dell’infanzia è richiamata a sostegno dell’illegittimità di esclusioni discriminatorie dalle prestazioni connesse alla nascita e alla crescita del minore.

  • art. 38 Cost.

    Le prestazioni sociali devono rispettare la ragionevolezza e non possono essere negate in modo arbitrario a soggetti legittimamente presenti sul territorio.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiama il vincolo al rispetto del diritto dell’Unione europea, qui in relazione alla parità di trattamento nelle prestazioni sociali.

  • art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Riconosce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e all’assistenza sociale e abitativa, secondo il diritto UE e nazionale, impedendo esclusioni discriminatorie.

  • art. 12 direttiva 2011/98/UE

    Impone la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico, anche per la sicurezza sociale e l’accesso a beni e servizi al pubblico, incluse le procedure per l’alloggio.

  • art. 41 t.u. immigrazione

    Gli stranieri titolari di titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso alle provvidenze economiche di assistenza sociale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 27 l. n. 87 del 1953

    Consente la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale di disposizioni strettamente connesse a quelle già censurate.

  • art. 133 c.p.a.

    La riconducibilità della materia alla giurisdizione esclusiva amministrativa non esclude l’azione antidiscriminatoria davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione antidiscriminatoria ex art. 44 d.lgs. 286/1998 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando il comportamento discriminatorio sia realizzato mediante un atto amministrativo, poiché il diritto a non essere discriminati è configurato come diritto soggettivo assoluto.
  • Nel giudizio antidiscriminatorio il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo e adottare i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti della discriminazione, ivi compresi ordini di cessazione del comportamento e misure conformative, senza sconfinare nella sfera di discrezionalità amministrativa.
  • È discriminatorio, salvo adeguata giustificazione normativa e ragionevolezza, subordinare l’accesso a prestazioni sociali o di sostegno alla famiglia a requisiti di lunga residenza o di lungo radicamento territoriale, quando tali requisiti colpiscano in modo specifico i cittadini di Paesi terzi o altri gruppi protetti.
  • La distinzione tra prestazioni "essenziali" e prestazioni "assistenziali" non consente automaticamente di riservare le seconde ai soli soggiornanti di lungo periodo, se la prestazione incide su bisogni primari della persona o della famiglia e la disciplina europea e costituzionale impone parità di trattamento.
  • In cassazione il motivo formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se in realtà si limita a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • La legittimità di criteri selettivi nell’accesso alle prestazioni sociali richiede una causa normativa ragionevole e proporzionata, coerente con la ratio della prestazione e con i vincoli di non discriminazione posti dal diritto dell’Unione e dalla Costituzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniAssegno di mantenimento e divorzileLocazione abitativa
RamiProcesso civileFamigliaLocazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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