Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un professionista agronomo, inizialmente incaricato da una cooperativa di predisporre i progetti per accedere a contributi pubblici regionali e poi nominato direttore dei lavori, era stato condannato in solido, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale per l'indebita percezione di finanziamenti nell'ambito di un progetto di rimboschimento. Con ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. ha dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo di avere operato come libero professionista in base a un rapporto privatistico con la società, di non avere intrattenuto rapporti con la pubblica amministrazione erogante, di non avere seguito l'iter di approvazione del progetto e di non avere percepito benefici economici pubblici. Ha inoltre lamentato l'esistenza di un conflitto positivo di giurisdizione, richiamando un provvedimento del giudice penale ordinario e vari precedenti che avrebbero escluso la giurisdizione contabile per il progettista di opere pubbliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al preteso conflitto positivo di giurisdizione, osservando che la ripartizione tra giudice civile e giudice penale attiene alla distribuzione interna della giurisdizione ordinaria e non integra un problema di riparto di giurisdizione in senso proprio. Ha poi rigettato nel merito la censura sul difetto di giurisdizione contabile, affermando che il professionista, quale progettista e direttore dei lavori incaricato dalla società beneficiaria, aveva svolto attività preparatorie e istruttorie indispensabili e sostitutive o integrative dell'attività dell'amministrazione erogante, instaurando così un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La Corte ha quindi confermato la giurisdizione contabile e rigettato il ricorso, con conseguente raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione; nel caso concreto il motivo sul conflitto positivo è stato ritenuto inammissibile e quello sul difetto di giurisdizione infondato.
È richiamato per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
L'attività del progettista è ricondotta all'area della prestazione d'opera professionale privata; tuttavia ciò non esclude, nel caso concreto, la giurisdizione contabile quando il professionista si inserisce in attività preparatorie indispensabili per l'ottenimento di fondi pubblici.
Massime di principio
- Il conflitto di giurisdizione tra giudice penale e giudice civile non integra un problema di riparto di giurisdizione in senso proprio, ma attiene alla distribuzione interna della giurisdizione ordinaria; pertanto non può essere denunciato come conflitto positivo di giurisdizione.
- Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti non rileva la natura pubblica o privata del soggetto agente, né la fonte formale dell'incarico; rileva invece se il soggetto sia stato investito del compito di svolgere un'attività sostitutiva o integrativa di quella della pubblica amministrazione.
- In materia di danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici, la giurisdizione contabile sussiste quando il privato, con attività preparatorie o istruttorie determinanti, concorra a creare i presupposti per l'illegittima erogazione o per il distorto impiego delle risorse pubbliche.
- Il professionista incaricato dalla società beneficiaria di svolgere attività tecniche indispensabili all'ottenimento del finanziamento pubblico può instaurare un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, anche se non intrattenga un rapporto diretto con l'ente erogatore e anche se non maneggi materialmente denaro pubblico.
- La distinzione tra attività del progettista e attività del direttore dei lavori rileva sul piano della giurisdizione: il solo incarico di progettazione può restare nell'alveo della prestazione d'opera professionale privata, mentre il ruolo di direttore dei lavori può comportare un temporaneo inserimento nell'apparato organizzativo pubblico e radicare la giurisdizione contabile.
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