Cassazione Civile, Ordinanza n. 04610/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di liquidazione relativi a canoni concessori/COSAP emessi per impianti pubblicitari ritenuti abusivamente installati su suolo pubblico. La società ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che il regolamento comunale applicato fosse in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, che la disciplina primaria non consentisse di richiedere importi maggiorati nella misura pretesa dall’ente, che la pretesa fosse illegittima anche per il modo di calcolo annuale e indistinto riferito a tutti gli impianti senza accertamento della durata effettiva dell’occupazione, e che dovesse operare un giudicato esterno formatosi in altre cause sul medesimo regolamento comunale. Il primo giudice aveva accolto l’opposizione; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione ritenendo legittimo il fondamento regolamentare e rilevando, sul piano probatorio, che la società non aveva dimostrato la regolare presentazione delle domande e la definizione della procedura per gli impianti interessati, né i presupposti per eventuali riduzioni della pretesa. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione della riserva di legge e dell’art. 62 d.lgs. 446/1997; contestazione della misura del 200% della somma richiesta; censura sulla valutazione delle prove relative ai pagamenti e ai ricorsi amministrativi; omessa pronuncia sulla doglianza relativa al calcolo annuale indistinto della pretesa; violazione del giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per i primi due motivi, che la censura fosse priva di autosufficienza perché il ricorso non riportava il contenuto degli avvisi di liquidazione e non consentiva di verificare la base concreta della pretesa, compresa l’asserita misura del 200%. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sovvertire la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata chiara deduzione della questione nei gradi di merito, con richiamo alla necessità di impugnazione incidentale se il tribunale avesse già disatteso altre istanze. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché privo di rilevanza autonoma in assenza di adeguata base fattuale, sia perché il giudicato esterno invocato riguardava un punto di diritto astratto e non un punto fondamentale comune alle cause idoneo a precludere il riesame. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
richiamato come parametro della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; la Corte non entra nel merito della questione per difetto di autosufficienza dei motivi
art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997
invocato dalla ricorrente come unica base normativa per l’imposizione dell’indennità/sanzione per occupazione abusiva; la Corte non affronta il merito della censura per carenze del ricorso
richiamato tra le norme asseritamente violate per difetto/contraddittorietà di motivazione; la censura è dichiarata inammissibile
richiamato in relazione alla dedotta prova documentale e alla valutazione dei documenti di primo grado; la doglianza è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto
richiamato nel quarto motivo come fonte della disciplina della pretesa; la Corte non ne esamina il contenuto per la carenza di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 27 regolamento AA.PP. del Comune di Roma
invocato quale base regolamentare della pretesa; la Corte non ne esamina la validità nel merito perché il ricorso è inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che investe il fondamento normativo e la misura di una pretesa impositiva o para-impositiva è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso gli atti amministrativi essenziali e non rende verificabile il contenuto concreto della pretesa.
- La deduzione di violazione della riserva di legge o di errata applicazione della disciplina sostanziale non può essere scrutinata quando la doglianza si fonda su presupposti di fatto non specificamente documentati nel ricorso, in violazione del requisito di autosufficienza.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia o di errori sul thema decidendum è inammissibile se il ricorrente non dimostra con precisione come la questione sia stata introdotta, trattata e riproposta nei gradi di merito, e se non chiarisce l’eventuale necessità di impugnazione incidentale per evitare il giudicato interno.
- Il giudicato esterno è invocabile solo se riguarda un punto fondamentale comune alle cause, riferito alla premessa della qualificazione del rapporto controverso; non è sufficiente richiamare una precedente decisione su una questione giuridica astratta non idonea a precludere il riesame del diverso rapporto dedotto in giudizio.
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