Cassazione Penale, Sentenza n. 7468/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la condanna della Corte di appello di Bologna per vari reati. Ha dedotto un errore di fatto nella decisione di legittimità, sostenendo che la Corte di cassazione aveva trattato congiuntamente e in modo generico i ricorsi di quattro imputati senza esaminare adeguatamente la posizione specifica di Shao, e che tale travisamento dei fatti e delle prove (svista o equivoco sugli atti) aveva impedito una corretta valutazione della offensività dei reati e della possibile applicazione dell'attenuante della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione e delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte costituzionale straordinaria ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e comunque insuperabilmente generici. Ha richiamato il criterio per l'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti) e ha rilevato che nel caso di specie non v'era alcuna svista percettiva: la Sesta Sezione aveva effettivamente considerato e motivato le censure, respingendo l'attenuante della lieve entità e confermando la valutazione della pericolosità e della gravità dei fatti sulla base degli elementi istruttori (logistica complessa, violenze sistematiche, assenza di resipiscenza). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Definisce i limiti del ricorso straordinario per errore di fatto: tutelabile solo l'errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni, idoneo ad aver determinato una diversa decisione; non sono tutelabili in questa sede valutazioni giudiziali non riconducibili a errore percettivo.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la trattazione scritta del procedimento; richiamato per indicare la procedura seguita nel caso.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o gravemente colposo; applicata nel caso per liquidare la sanzione di euro 3000.
artt. 81, 630, 628, 582, 648 cod. pen.
Riferimento agli articoli del codice penale relativi ai reati per cui il ricorrente è stato condannato (concorso di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione e altre imputazioni). Nel contesto, servono a identificare le fattispecie contestate e la base della valutazione della offensività e della dose della pena.
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7)
Norme richiamate nel capo di imputazione (citazione testuale nel provvedimento); nel contesto indicano disposizioni rilevanti per l'accusa, come richiamato nella sentenza di merito e in quella di legittimità.
Sentenza Corte costituzionale n. 68 del 23/03/2012
Riferimento giurisprudenziale che ha introdotto o chiarito la possibile attenuante della lieve entità per il sequestro di persona a scopo di estorsione; oggetto della censura del ricorrente ma ritenuta non applicabile alla fattispecie per la gravità degli atti.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo l'errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni e non comprende valutazioni discrezionali o di merito.
- Perché un ricorso basato su presunto errore di fatto sia ammissibile è necessario indicare con precisione quale svista od equivoco si è verificato e dimostrare che, senza tale errore percettivo, la decisione sarebbe stata diversa.
- Le deduzioni generiche, la mera ripetizione di censure comuni a più imputati o la mancata correlazione puntuale tra profili critici e specifici elementi istruttori rendono il ricorso inammissibile.
- Quando la decisione impugnata mostra una motivazione che esplicita l'apprezzamento degli elementi istruttori (anche in forma sintetica ma chiara), è difficile sostenere l'esistenza di un errore di percezione; le critiche a valutazioni fondate su tale motivazione rientrano nella sfera del giudizio, non dell'errore di fatto.
- Conseguenze pratiche: ricorsi infondati o non sufficientemente specifici possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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