Cassazione Civile, Ordinanza n. 00653/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa la sentenza della CTR Calabria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c. accogliendo l’originario ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di accertamento. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.600,00 oltre € 200,00 per esborsi.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato alla contribuente, in qualità di coniuge dichiarante, per redditi non dichiarati relativi all’anno d’imposta 1995 e derivanti dal trattamento di fine mandato di amministratore spettante al coniuge. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, tra l’altro, che una precedente decisione resa in favore del marito e divenuta irrevocabile avrebbe dovuto valere anche nei suoi confronti; inoltre contestava la tassazione sul presupposto che le somme non fossero state effettivamente percepite, essendo state reinvestite dalla società assicuratrice, con conseguente rischio di doppia imposizione. La ricorrente denunciava quindi violazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di un fatto decisivo. La Cassazione rileva che il motivo contiene due censure, ma considera dirimente quella relativa al giudicato esterno formatosi nei confronti del coniuge coobbligato solidale, ritenendo che la CTR non avesse correttamente considerato tale profilo e che, nel processo tributario, il giudicato favorevole reso verso un coobbligato possa essere opposto all’Ufficio anche dall’altro, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla tassazione delle somme oggetto dell’accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicata come parametro del vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo.
Consente al condebitore solidale di opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi tra quest’ultimo e altro coobbligato, purché ricorrano i relativi presupposti e il giudicato non sia fondato su ragioni personali.
La produzione della sentenza munita dell’attestazione di mancata impugnazione non è necessaria quando la controparte ammetta espressamente la formazione del giudicato esterno.
La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il coobbligato solidale può far valere nei confronti dell’ente impositore il giudicato favorevole formatosi nel giudizio tra l’Ufficio e altro condebitore, ma solo se la sentenza sia passata in giudicato, non esista un giudicato già formato tra le stesse parti e il giudicato non sia basato su ragioni personali del soggetto che l’ha ottenuto.
- L’efficacia extrasoggettiva del giudicato favorevole in materia tributaria non è rilevabile d’ufficio: deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata e non può operare in presenza di preclusioni processuali.
- Se la controparte ammette espressamente l’esistenza del giudicato esterno, non è necessaria la produzione della sentenza con la certificazione di passaggio in giudicato prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.
- Quando il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato è opponibile anche all’altro, il giudice deve tenerne conto quale titolo ostativo alla pretesa fiscale, con possibile cassazione della decisione di merito e definizione della controversia senza rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto.
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