Cassazione Civile, Ordinanza n. 22504/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto un fabbricato in comproprietà tra più rami familiari. I ricorrenti sostenevano che il possesso utile all'usucapione si fosse consolidato per successione: prima in capo alla loro madre, poi in capo ai loro ascendenti, con accessio possessionis ex art. 1146 c.c. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso utile all'usucapione, sia perché il dante causa comproprietario non aveva dimostrato il mutamento del possesso da uti condominus a uti dominus, sia perché mancava una data certa di decorrenza del possesso, sia perché la madre dei ricorrenti non risultava avere posseduto in via esclusiva, non essendo unica erede. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 e segg. c.c. e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione su prove insussistenti e avrebbe trascurato elementi testimoniali e un precedente giudizio sul medesimo immobile, dai quali, secondo i ricorrenti, sarebbe emersa la proprietà esclusiva di una delle parti e la data di decorrenza del possesso al 1957.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto sia l'eccezione di improcedibilità sia l'istanza di rimessione in termini per rinnovare notifiche andate a vuoto verso alcuni destinatari, osservando che, pur trattandosi di litisconsorzio necessario nel giudizio di usucapione di bene in comunione, sarebbe stato inutile disporre l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso risultava prima facie manifestamente infondato. Nel merito, la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'incertezza della data di decorrenza del possesso, ma soprattutto sulla mancata prova dell'interversione del possesso da comproprietario a possessore esclusivo. È stata confermata la regola secondo cui il coerede che possiede il bene ereditario può usucapire la quota degli altri solo se il godimento si manifesti in modo incompatibile con la possibilità di pari godimento altrui e riveli in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per l'accessione nel possesso, ma la Corte ribadisce che, in caso di compossesso/proprietà comune, occorre la prova di un possesso esclusivo idoneo a fondare l'usucapione della quota altrui
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del materiale probatorio o del fatto storico accertato dal giudice di merito
richiamato con riferimento all'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nei gradi di impugnazione
richiamato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio per manifesta infondatezza/inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste del travisamento della prova o del vizio motivazionale, quando la censura mira in sostanza a una nuova ricostruzione del fatto.
- In tema di usucapione di bene ereditario o in comproprietà, il possesso del coerede o comproprietario si presume esercitato anche nell'interesse degli altri: per usucapire la quota altrui occorre dimostrare un comportamento univoco, incompatibile con il compossesso, tale da manifestare il passaggio da uti condominus a uti dominus.
- L'utilizzo, l'amministrazione del bene o la mera inerzia degli altri coeredi non sono di per sé elementi sufficienti a provare l'interversione del possesso o il possesso esclusivo.
- In presenza di una decisione di merito fondata su più autonome rationes decidendi, il ricorso è inammissibilmente o infondatamente orientato se censura solo una di esse senza aggredire anche le altre che sorreggono la statuizione impugnata.
- Quando l'impugnazione è prima facie manifestamente infondata, il giudice di legittimità può evitare attività processuali superflue anche rispetto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22482/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22483/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2022 del 18/07/2022
- ordinanza_civile · 18 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22486/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →