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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo iscritto sulla propria autovettura e varie cartelle di pagamento, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratti di ruolo richiesti nel 2014 e nel 2015, e deducendo la mancata notificazione delle cartelle, con conseguente illegittimità del fermo. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo valide 26 su 30 cartelle perché le copie delle relate prodotte dall’agente della riscossione non erano state espressamente disconosciute, e considerando non validamente notificate solo quattro cartelle. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e la violazione del principio di non contestazione, assumendo di avere specificamente disconosciuto le fotocopie delle attestazioni di notifica e di avere chiesto l’esibizione degli originali, con riserva di querela di falso; con il secondo ha denunciato violazione di legge e nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione di prescrizione, sostenendo che i crediti erano prescritti in assenza di atti interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, perché la sua costituzione in cassazione a mezzo di avvocato del libero foro era invalida nel caso concreto e non sanata dalla successiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta tardivamente e non in sostituzione di un difensore validamente investito. Sul merito dei motivi del ricorso principale, il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non indicava dove e come fosse stato effettuato il dedotto disconoscimento né trascriveva i passaggi rilevanti degli atti; la Corte ha inoltre richiamato il limite della "doppia conforme". Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché la prescrizione è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e il ricorrente non aveva dimostrato di averla tempestivamente proposta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata regolare costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 richiedono una deduzione specifica; il vizio motivazionale è precluso nei limiti della doppia conforme se non sono indicate le differenti rationes decidendi dei giudici di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per mancanza di motivazione è inammissibile quando si risolve in una doglianza generica e non autosufficiente.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    La difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvenire tramite avvocati del libero foro solo nei casi e alle condizioni previste, in mancanza delle quali la procura è invalida.

  • art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato per la disciplina dell’affidamento del patrocinio a legali del libero foro nei casi consentiti.

  • art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato nel quadro dei criteri per il ricorso a professionisti esterni da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato quale base degli atti di carattere generale che regolano la scelta del difensore esterno da parte dell’Agente della riscossione.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato nel chiarire che la prescrizione segue la disciplina generale codicistica anche in materia tributaria.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura non è autosufficiente: chi deduce omesso esame di un fatto o violazione del principio di non contestazione deve indicare puntualmente dove il fatto o l’eccezione siano stati dedotti nei precedenti gradi e trascrivere i passaggi essenziali degli atti rilevanti.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il ricorrente non indica le differenti rationes decidendi poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La prescrizione costituisce eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio; per essere esaminata in cassazione deve risultare dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
  • La difesa in cassazione dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro è valida solo nei casi consentiti dalla disciplina speciale e convenzionale; in difetto, la procura è invalida e il controricorso è inammissibile se la successiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato interviene tardivamente e non come sostituzione di un mandato validamente conferito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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