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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00190/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in primo grado contro la banca chiedendo la ripetizione di somme che assumeva indebitamente addebitate in relazione a un rapporto di conto corrente con apertura di credito e a un mutuo, deducendo anche il superamento del tasso soglia e la presenza di un meccanismo anatocistico nel piano di ammortamento del mutuo c.d. "alla francese". Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola generica e, quanto al mutuo, escludendo che l’ammortamento alla francese comportasse anatocismo. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, osservando che la parte non aveva indicato con precisione quali addebiti fossero illegittimi, non aveva prodotto integralmente gli estratti conto e aveva chiesto una consulenza tecnica senza specificare l’oggetto dell’accertamento. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sul processo civile, sostenendo che la CTU avrebbe dovuto essere disposta; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla CTU, insistendo sulla sufficienza delle proprie allegazioni e della prova offerta; 3) violazione delle norme su interessi, ammortamento, anatocismo e delibera CICR, contestando l’esclusione del carattere anatocistico del mutuo con ammortamento alla francese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente aveva allegato la notifica della sentenza impugnata ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.; la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile: il primo motivo non censurava entrambe le rationes decidendi sulla genericità delle allegazioni e sulla produzione parziale degli estratti conto; il secondo era generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata; il terzo sviluppava argomentazioni astratte sull’ammortamento alla francese senza dimostrare in concreto l’effettiva produzione di un risultato anatocistico nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • artt. 13-23 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la disciplina del consulente tecnico e del processo civile.

  • artt. 61, 62, 191-201 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di consulenza tecnica d’ufficio e mezzi istruttori.

  • artt. 89-92 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali sulla CTU e sugli ausiliari del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della tesi sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie bancarie.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 120 T.U.B.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di interessi nei rapporti bancari.

  • artt. 820, 821, 1282, 1284 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo in tema di decorrenza e misura degli interessi.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alle conseguenze dell’eventuale invalidità di clausole sul contratto.

  • artt. 1193, 1195 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo in tema di imputazione dei pagamenti e interessi.

  • art. 3 Delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato dalla Corte per affermare che l’eventuale maturazione di interessi su rate insolute con interessi corrispettivi e mora può rientrare in una deroga lecita al divieto di anatocismo.

  • art. 1283 c.c.

    La Corte richiama la norma per escludere che, nel caso prospettato, vi sia una violazione del divieto di anatocismo, essendo possibile una deroga legittima nei limiti previsti dalla Delibera CICR.

  • art. 118 t.u.b.

    Richiamato dalla Corte d’appello nel valutare la genericità della doglianza relativa allo ius variandi e alle variazioni illegittime del rapporto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza notificata entro tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Consente il deposito successivo della copia autentica della sentenza notificata nei casi indicati dalla Corte.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato proposto oltre tale termine.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che i motivi del ricorso erano privi di specificità e di concreto confronto con la sentenza impugnata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega o deduce la notificazione della sentenza impugnata, incombe su di lui l’onere di depositarne la copia autentica munita di relata di notifica entro il termine dell’art. 369 c.p.c.; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che la notificazione risulti dal fascicolo d’ufficio o sia stata prodotta dalla controparte, oppure che il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere chiesta in sostituzione dell’onere di allegazione e prova gravante sulla parte: è legittimo il diniego quando la domanda o le deduzioni siano generiche, quando manchino i documenti essenziali o quando la CTU sia invocata in funzione esplorativa.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione di addebiti bancari, la parte attrice deve indicare specificamente quali condizioni economiche o quali addebiti ritenga illegittimi e deve produrre la documentazione necessaria a ricostruire il rapporto; in mancanza, la doglianza sulla mancata CTU non supera il vaglio di specificità.
  • La censura relativa all’anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese deve essere sorretta da deduzioni concrete sulla reale produzione dell’effetto capitalizzatorio nel caso specifico; non è sufficiente una contestazione astratta del metodo di ammortamento.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma resta non censurata, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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