Cassazione Penale, Sentenza n. 31020/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'indagine per trasporto di un ingente quantitativo di cocaina. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il reato di detenzione e traffico di stupefacenti, aggravato per l'ingente quantità. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha contestato: la gravità indiziaria, sostenendo che l'indagato non fosse il conduttore del natante utilizzato per il trasporto e prospettando uno scambio di imbarcazioni, con possibile errore sulla persona; la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo non adeguatamente motivati il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga; l'adeguatezza della custodia in carcere, proponendo in alternativa gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La difesa ha richiamato anche una consulenza tecnica di parte e allegato la giustificazione dell'indagato sulla propria presenza in zona per attività di pesca, sostenuta da dichiarazioni di pescatori. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano, in sostanza, a una diversa valutazione del materiale indiziario già scrutinato dal merito e perché la motivazione del riesame era congrua, logica e conforme ai criteri dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo adeguato sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, valorizzando il monitoraggio dell'operazione da parte della Guardia di Finanza, l'identificazione del conducente del natante nell'indagato, le caratteristiche identiche dell'imbarcazione, l'assenza di riscontri sull'attività di pesca addotta come alibi e la non decisività della consulenza di parte, considerata congetturale. Quanto alle esigenze cautelari, ha giudicato non illogica la valorizzazione della gravità oggettiva del fatto, della quantità elevatissima di cocaina trasportata e della plausibile contiguità a contesti criminali organizzati, ritenendo recessiva l'incensuratezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione per traffico/detenzione di stupefacenti
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato quale aggravante per l'ingente quantità di sostanza stupefacente
i gravi indizi di colpevolezza sono elementi di natura logica o rappresentativa che fondano una qualificata probabilità di colpevolezza, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio propria del giudizio di merito
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento
Massime di principio
- In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza non coincidono con la prova piena della responsabilità: è sufficiente un compendio di elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, senza anticipare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio proprio del giudizio di merito.
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, la Corte di cassazione non può rivalutare il fatto o sostituire la propria lettura del materiale indiziario a quella del giudice di merito; il controllo è limitato alla presenza di violazioni di legge, mancanza di motivazione o manifesta illogicità.
- Le deduzioni difensive che prospettano un errore nell'identificazione dell'autore del fatto devono confrontarsi con l'intero quadro indiziario valutato dal giudice cautelare; ove tale quadro sia sorretto da monitoraggi, riscontri convergenti e motivazione coerente, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
- Ai fini delle esigenze cautelari, la gravità oggettiva del fatto, la quantità di sostanza stupefacente, le modalità organizzate dell'azione e la contiguità a contesti criminali possono legittimare il giudizio di attualità del pericolo di reiterazione, anche in presenza di formale incensuratezza.
- La proposta di misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con controllo elettronico, non impone accoglimento se il giudice di merito ha motivato in modo non illogico sulla inadeguatezza della misura alternativa rispetto alle esigenze cautelari concrete.
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