Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (intermediari)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di negoziazione di titoli concluso nel 2000. Gli investitori chiedevano la restituzione di una somma corrispondente alle perdite che assumevano causate da indebite movimentazioni di strumenti finanziari effettuate dall'intermediario senza valida autorizzazione, sostenendo che le operazioni fossero state compiute in base a una procura nulla rilasciata a un terzo e che, quindi, fossero invalide. Il collegio arbitrale aveva però ritenuto che tali operazioni, pur non riconducibili alla volontà degli investitori, non fossero più contestabili perché non impugnate nei termini previsti dalla clausola contrattuale di decadenza, oltre a ritenere provato l'adempimento degli obblighi informativi successivi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione del lodo. Nel ricorso per cassazione gli investitori deducevano: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1343, 1418 e 1321 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare due censure principali contro il lodo, ossia la nullità delle operazioni per mancanza di valido potere rappresentativo e l'irrilevanza della decadenza rispetto alla dedotta invalidità sostanziale delle operazioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sempre per non avere la Corte d'appello scrutinato quelle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sull'unica domanda proposta, cioè l'impugnazione del lodo volto all'accertamento della nullità, e il mancato esame di singole argomentazioni non integra omessa pronuncia. Ha inoltre dichiarato errata la qualificazione del vizio come omesso esame di fatto decisivo, poiché i ricorrenti lamentavano in realtà l'omessa pronuncia su motivi di impugnazione e non l'omesso esame di fatti storici. La censura sulla nullità delle operazioni è stata poi ritenuta inammissibile, perché i ricorrenti avevano impostato la questione come se si trattasse della decadenza prevista dall'art. 1832 c.c., mentre qui la decadenza era di origine negoziale e i suoi limiti dipendevano dal contratto, non sindacabili in cassazione in assenza di specifiche censure e di accertamenti di fatto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice decide sull'unica domanda proposta, anche quando non confuti tutte le argomentazioni svolte a sostegno di essa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è configurabile quando la censura riguarda l'omesso esame di motivi di impugnazione o di questioni giuridiche, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle operazioni, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nei termini prospettati.
Richiamato dai ricorrenti per la nullità delle operazioni compiute sulla base di procura nulla; la Corte ha escluso che ciò, di per sé, elidesse la decadenza negoziale contestata.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della contestazione della validità sostanziale delle operazioni; non è stato accolto il rilievo secondo cui la nullità della procura travolgerebbe automaticamente le operazioni.
Richiamato solo per analogia dai ricorrenti; la Corte ha chiarito che la fattispecie riguardava invece una decadenza di origine negoziale, non quella dell'estratto conto bancario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte per chiarire che il giudice di legittimità può correggere la motivazione quando il motivo non esaminato è infondato in diritto.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decide su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o su un'eccezione, non quando omette di confutare singole argomentazioni o motivi difensivi all'interno della decisione sull'unica domanda.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è correttamente invocato per denunciare la mancata trattazione di motivi di impugnazione o di questioni giuridiche.
- Quando la decadenza deriva da clausola contrattuale, i suoi presupposti e i suoi limiti vanno desunti dal regolamento negoziale; non è consentito trasporre automaticamente la disciplina di decadenze previste per fattispecie diverse.
- La nullità di una procura o la mancanza di valido potere rappresentativo non determina automaticamente, in ogni contesto, l'invalidità o l'inefficacia di tutte le operazioni contestate, se il rapporto è assoggettato a una disciplina convenzionale di contestazione e decadenza che incide sulla spendibilità delle doglianze.
- In cassazione non possono essere introdotti accertamenti di fatto nuovi o diversi per rideterminare i limiti di una decadenza pattizia, se tali limiti non risultano specificamente censurati e richiedono verifiche di merito.
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