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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 3948 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - IRPEF, IVA ED IRAP - Criterio cd. "per cassa" - Solo per IRPEF ed IRAP - Anno di fatturazione - Ai fini IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, contestando il recupero a tassazione di 15.008 euro di compensi professionali fatturati nel 2005 ma incassati nel 2006. Sosteneva che tali somme fossero già state dichiarate e tassate nel 2005 e che l'accertamento determinasse una duplicazione dell'imposizione. In appello ha inoltre contestato la debenza dell'IVA, sostenendo che, per tale imposta, il momento impositivo coincideva con l'emissione delle fatture nel 2005.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello ammissibile e lo ha accolto parzialmente. Ha confermato che, per i redditi di lavoro autonomo ai fini IRPEF e IRAP, vale il principio di cassa: i compensi incassati nel 2006 devono essere imputati fiscalmente al 2006, anche se fatturati o erroneamente dichiarati nel 2005. Ha invece annullato la ripresa limitatamente all'IVA, ritenendo rilevante, per tale imposta, il momento della fatturazione: le somme fatturate nel 2005 non potevano essere nuovamente assoggettate a IVA nel 2006. L'Ufficio è stato incaricato delle conseguenti rideterminazioni e le spese di lite sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma è stata richiamata dall'Ufficio a sostegno dell'imputazione dei compensi professionali all'anno 2006, anno in cui sono stati effettivamente percepiti. La decisione conferma tale criterio per IRPEF e IRAP, secondo il regime di cassa applicabile al lavoro autonomo.

  • D.P.R. n. 633/1972 (IVA)

    Per l'IVA, il momento impositivo è individuato nella fatturazione. Pertanto, le somme fatturate nel 2005, anche se incassate nel 2006, non possono essere nuovamente assoggettate a IVA nell'anno successivo.

  • Art. 53 della Legge n. 546/1992

    L'appello è stato ritenuto ammissibile perché i motivi erano sufficientemente chiari e specifici. È stato precisato che l'appellante può riproporre in appello le argomentazioni già formulate in primo grado, purché risulti il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • Art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione della controversia da parte della Commissione Tributaria Regionale.

Massime di principio

  • Per i redditi derivanti da lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRAP, il compenso va imputato all'anno in cui è stato effettivamente incassato, indipendentemente dall'anno di emissione della fattura.
  • Ai fini IVA, di regola rileva il momento di effettuazione dell'operazione e, per le prestazioni professionali considerate nel caso, il momento della fatturazione; una fattura emessa in un anno non può generare una nuova imposizione IVA nell'anno dell'incasso.
  • Se un compenso è stato dichiarato nell'anno sbagliato, la corretta imputazione all'anno di incasso non legittima una doppia tassazione: il contribuente deve poter ottenere lo scomputo o il rimborso dell'imposta eventualmente versata nell'altro anno.
  • La medesima somma può avere una diversa imputazione temporale per imposte diverse: il criterio di cassa può valere per IRPEF e IRAP, mentre l'IVA segue le proprie regole basate sul momento di effettuazione o fatturazione dell'operazione.
  • In appello tributario è sufficiente che i motivi evidenzino in modo comprensibile il dissenso dalla sentenza impugnata e le ragioni della richiesta di riforma; la riproposizione delle difese di primo grado non rende automaticamente l'appello inammissibile.

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