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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34844/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della professionista di accertare l'insussistenza del debito per contributi asseritamente omessi alla Gestione separata per l'anno 2013. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non prescritto il credito contributivo dell'INPS, con decorrenza del termine di prescrizione dal 20 agosto 2014, ossia dalla data ultima per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% prevista dal D.P.C.M. 13 giugno 2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 2935 c.c., dell'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935, dell'art. 37, comma 11, d.l. n. 233 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006 e del D.M. 13 giugno 2014, sostenendo che il dies a quo della prescrizione non fosse il 20 agosto 2014, ma il 7 luglio 2014, termine ordinario di pagamento senza maggiorazione; perciò, al momento dell'invito al pagamento ricevuto il 2 agosto 2018, il credito era già prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla dichiarazione dei redditi. Ha inoltre chiarito che il differimento previsto dal D.P.C.M. 13 giugno 2014 non introduce un termine alternativo di adempimento, ma solo una facoltà di pagamento tardivo con maggiorazione dello 0,40%, senza spostare in avanti il dies a quo della prescrizione. Ne è conseguito che il termine rilevante era il 7 luglio 2014 e non il 20 agosto 2014; la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la falsa applicazione, ma la Corte decide la questione sulla decorrenza della prescrizione senza soffermarsi su una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione decorresse dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, individuato nel termine ordinario di pagamento.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La Corte lo assume come norma cardine: la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.

  • art. 37, comma 11, d.l. n. 233 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006

    Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo della contribuzione alla Gestione separata; non viene oggetto di una autonoma esegesi nel dispositivo.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    È la base normativa che collega il versamento dei contributi agli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13 giugno 2014

    "entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione"; "dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"

    Il differimento al 20 agosto 2014 non è stato qualificato come termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva, ma come mera facilitazione di pagamento di un debito già scaduto, con applicazione di una maggiorazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato.

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di versamento del contributo, non dalla data della dichiarazione dei redditi.
  • Quando la normativa prevede un differimento del termine di pagamento con maggiorazione, tale differimento non sposta il dies a quo della prescrizione se il debito principale era già maturo e scaduto; esso integra solo una facoltà di pagamento tardivo con onere aggiuntivo.
  • Ai fini dell'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935, il momento rilevante è quello in cui il contributo "doveva essere versato", sicché il giudice deve individuare il termine ordinario di scadenza e non quello eventualmente prorogato per ragioni di convenienza del contribuente.
  • La determinazione del dies a quo della prescrizione dei contributi previdenziali richiede di distinguere tra nascita dell'obbligazione contributiva e scadenza del suo pagamento: la prima dipende dal fatto generatore del reddito, la seconda dalla disciplina dei termini di versamento.
  • Un invito al pagamento o atto interruttivo è utile solo se interviene prima del compimento della prescrizione, calcolata sul termine ordinario di scadenza del contributo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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