Cassazione Penale, Ordinanza n. 09767/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una coltivazione di marijuana. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la coltivazione fosse destinata a uso esclusivamente personale, in quanto egli stesso, tossicodipendente, lo aveva ammesso e non erano stati rinvenuti elementi idonei a provare la destinazione a terzi; ha inoltre contestato che le inflorescenze sequestrate avessero già effetto stupefacente, ritenendo indebita la presunzione di destinazione allo spaccio e invocando, al più, l'art. 75 del testo unico stupefacenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 c.p., censurando l'applicazione della recidiva reiterata e sostenendo che il fatto giudicato non fosse espressivo di una maggiore pericolosità sociale, anche perché il titolo di reato non evidenzierebbe di per sé una maggiore pericolosità rispetto al passato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la sentenza di appello avesse fornito una motivazione adeguata e non illogica sia sulla destinazione della coltivazione alla produzione di sostanze stupefacenti, sia sulla sussistenza della recidiva. In particolare, è stato valorizzato il quadro probatorio richiamato dalla Corte territoriale: immagini di videosorveglianza, presenza dell'imputato sul luogo, numero elevato di piante (42), dimensioni e stato avanzato di crescita, potenziale produzione di oltre 30.200 dosi medie singole, nonché la presenza di attrezzature e fertilizzante incompatibili con una coltivazione domestica rudimentale. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che considerava i precedenti specifici, la fase di espiazione pena e le ripetute revoche dell'affidamento in prova, elementi idonei a dimostrare una accresciuta pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La difesa lo invocava per ricondurre la coltivazione alla fattispecie di lieve entità o comunque per contestare la qualificazione della condotta come penalmente rilevante ai fini dello spaccio; la Corte ha ritenuto invece che il quadro probatorio escludesse la destinazione esclusivamente personale e confermasse la rilevanza penale della coltivazione.
Richiamato dalla difesa come norma applicabile in ipotesi di detenzione/uso personale; la Corte ha implicitamente escluso che il caso potesse essere ricondotto a tale disposizione.
La Corte ha ritenuto legittima la recidiva reiterata, valorizzando precedenti specifici, fase di espiazione della pena e ripetute revoche dell'affidamento in prova, elementi ritenuti indicativi di maggiore pericolosità.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- La coltivazione di cannabis può essere qualificata come condotta penalmente rilevante quando il giudice di merito accerti, sulla base di elementi oggettivi convergenti, che non si tratta di coltivazione domestica o rudimentale e che la produzione è idonea a generare un quantitativo significativo di stupefacente.
- Ai fini della distinzione tra coltivazione per uso personale e condotta penalmente rilevante, assumono rilievo il numero delle piante, lo stato di crescita, la potenzialità produttiva, la presenza di attrezzature di coltivazione e ogni altro elemento sintomatico della destinazione non personale.
- La motivazione sulla recidiva è congrua quando il giudice valorizzi precedenti specifici e ulteriori indicatori di persistente adesione a reati della stessa specie, tali da evidenziare una concreta e attuale maggiore pericolosità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esclusione della colpa nella proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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