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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19784/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro sia per la registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di due debitori, sia per la registrazione di una scrittura privata di ricognizione di debito enunciata nel decreto, applicando inoltre la sanzione del 120% per l'omessa registrazione in termine fisso. Il ricorso in cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la nullità della sentenza d'appello per motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla conferma della sanzione; con il secondo si censurava la compensazione integrale delle spese di lite disposta in appello, nonostante la soccombenza dell'Ufficio in primo grado e la soccombenza solo parziale in appello.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ritenendoli identici, e li ha entrambi rigettati. Ha escluso il vizio di motivazione della sentenza regionale, ritenendo che la CTR avesse reso una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale e avesse correttamente applicato il principio per cui la ricognizione di debito, se avente contenuto patrimoniale, è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9, parte prima, d.P.R. n. 131/1986; conseguentemente, in caso di omessa registrazione, era legittima la sanzione del 120%. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese di merito, in presenza di soccombenza reciproca in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, precisando che, essendo l'impugnazione unica ma duplicata per iscrizione a ruolo, il raddoppio opera una sola volta.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiede una motivazione concisa ma effettiva della decisione nel processo tributario; il vizio sussiste solo se la motivazione manchi o sia meramente apparente, non per semplice insufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    L'obbligo di motivazione è violato solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non quando la motivazione sia semplicemente sintetica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare nullità della sentenza per vizi radicali della motivazione, non il mero difetto di sufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono rilevanti solo le anomalie motivazionali gravi.

  • art. 9, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    La ricognizione di debito avente contenuto patrimoniale è soggetta a registrazione in termine fisso in quanto atto avente per oggetto prestazioni patrimoniali.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA/registro.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può regolarle in relazione all'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente le norme asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; nel caso di duplicazione dell'iscrizione a ruolo, il raddoppio è dovuto una sola volta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti una delle anomalie motivazionali radicali, restando esclusa la deduzione del mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La ricognizione di debito che abbia contenuto patrimoniale è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi della disciplina dell'imposta di registro; se non registrata, legittima l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa registrazione.
  • Il principio di alternatività IVA/registro comporta che gli atti relativi a prestazioni di servizi soggetti a IVA scontino l'imposta di registro in misura fissa, non già l'esenzione dall'imposta di registro in sé.
  • In presenza di soccombenza reciproca, il giudice di merito può disporre la compensazione integrale delle spese, regolando il carico complessivo in relazione all'esito finale della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato per il rigetto dell'impugnazione va applicato una sola volta quando l'impugnazione sia stata duplicata solo per effetto di una pluralità di iscrizioni a ruolo ma sia sostanzialmente unica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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