Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41671/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio nella qualificazione del fatto: il giudice avrebbe applicato la fattispecie e la pena relative ai rifiuti non pericolosi (art.256 comma1 lett.a) mentre la difesa sosteneva la fattispecie di cui alla lett.b), oltre a contestare l'applicazione della confisca senza richiamo normativo e la erronea indicazione della pena per il capo 2); (2) mancata esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto (modalità della condotta, esiguità del pericolo, mancanza di abitualità e sussistenza di licenza amministrativa); (3) carenza e illogicità della motivazione, frazionamenti e contraddizioni sulla qualificazione dei rifiuti, omissione di motivazione sulla continuazione e sulla confisca.

La decisione

Ricorso parzialmente fondato. La Corte ha ritenuto inammissibile la parte del ricorso diretta a ottenere una qualificazione più grave (il ricorrente non aveva interesse a chiedere applicazione di una sanzione più severa rispetto a quella inflitta). Ha confermato che i fatti accertati erano il trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione e che il Tribunale ha correttamente applicato l'art.256 comma1 lett.a) d.lgs.152/2006; ha inoltre ritenuto legittima la confisca dell'autocarro come confisca obbligatoria ex art.259 d.lgs.152/2006, anche se il giudice non aveva citato la norma. Quanto al capo 2), la Corte ha rilevato d'ufficio che la condotta contestata non integra reato (art.258 comma4 d.lgs.152/2006 prevede sanzione amministrativa per il trasporto senza formulario) e che l'art.483 c.p. si applica solo ai rifiuti pericolosi: perciò ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 2) ed eliminato l'aumento di ammenda di euro 200, rideterminando la pena complessiva a euro 1.800. Ha invece annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla mancata motivazione sul punto dell'applicazione dell'art.131-bis c.p., disponendo nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica esclusivamente per valutare l'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La declaratoria di responsabilità per il reato di cui all'art.256 comma1 lett.a) è divenuta irrevocabile salvo la valutazione sul 131-bis.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art.256 comma 1 lett. a)

    La Corte ha confermato che i fatti accertati rientravano nella fattispecie per rifiuti non pericolosi e che la pena applicata dal giudice di merito era quella corretta per questa norma

  • d.lgs. 152/2006, art.256 comma 1 lett. b)

    Richiamata dalla difesa come contestata, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata non fosse quella e che il ricorrente non avesse interesse a impugnare per ottenere l'applicazione di una sanzione più grave

  • d.lgs. 152/2006, art.259

    La confisca dell'automezzo è obbligatoria ai sensi dell'art.259 e la sua applicazione è legittima anche se il giudice di primo grado non ha espressamente indicato il riferimento normativo

  • d.lgs. 152/2006, art.258 comma 4

    La norma prevede una sanzione amministrativa per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta al capo 2) non costituisse reato penale

  • codice penale, art.483

    La Corte ha osservato che l'art.483 c.p. si applica al trasporto di rifiuti pericolosi; non era pertanto applicabile al caso di rifiuti non pericolosi

  • codice penale, art.131-bis

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse omesso di motivare specificamente su questo punto e ha disposto il rinvio per nuovo esame

  • codice di procedura penale, art.568 comma 4

    La Corte ha ricordato il requisito dell'interesse concreto ad impugnare; un ricorso finalizzato ad ottenere l'applicazione di una pena più grave non determina interesse alla riforma ed è, in tal senso, inammissibile

  • d.lgs. 152/2006, art.193

    Richiamato nel quadro normativo relativo all'obbligo del formulario di identificazione dei rifiuti; l'assenza del formulario per rifiuti non pericolosi integra sanzione amministrativa secondo art.258 comma4

  • d.lgs. 152/2006, art.216 comma 5

    Richiamato in relazione ai termini di rinnovo della SCIA/autorization amministrativa: la SCIA esibita era scaduta (rilasciata nel 2013 e non rinnovata nei cinque anni)

Massime di principio

  • Per essere ammesso un ricorso in Cassazione è necessario un interesse concreto alla riforma: un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'applicazione di una sanzione più grave può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse
  • La qualificazione della natura del rifiuto (pericoloso vs non pericoloso) è centrale: il regime sanzionatorio penale (es. art.483 c.p.) si applica ai rifiuti pericolosi, mentre molte fattispecie relative ai rifiuti non pericolosi prevedono sanzioni amministrative (es. art.258 comma4 d.lgs.152/2006)
  • La confisca prevista espressamente dalla normativa speciale (art.259 d.lgs.152/2006) è obbligatoria e legittima anche se il giudice di merito non cita espressamente la norma di riferimento nella motivazione
  • Se la difesa richiede in primo grado l'applicazione dell'art.131-bis c.p., il giudice deve motivare espressamente la valutazione sulla particolare tenuità del fatto; l'omessa motivazione comporta annullamento con rinvio
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inidoneità della fattispecie a costituire reato quando la legge prevede soltanto una sanzione amministrativa per la condotta descritta
  • In caso di errori nella determinazione della pena per capi distinti (aumento per capo non previsto dalla legge) la Corte può annullare la parte illegittima senza rinvio e rideterminare la pena complessiva
  • La presenza di una autorizzazione o SCIA amministrativa deve essere valutata con attenzione: autorizzazioni scadute o non rinnovate non escludono automaticamente la rilevanza penale se la normativa richiede il possesso aggiornato dei titoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.