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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21888/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di liquidazione dei compensi proposta da due avvocati per l’attività svolta in primo grado e in appello in un giudizio di divisione di un complesso immobiliare, nei confronti della cliente originaria e poi del suo erede. La Corte di appello aveva riconosciuto l’attività svolta e liquidato il compenso secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, prendendo come base il valore della quota assegnata alla parte convenuta, ritenendo non contestato il valore complessivo della massa, applicando aumenti per il decisum e per l’ampliamento del thema decidendum, e respingendo l’eccezione di inadempimento e quella di compensazione con un preteso controcredito risarcitorio. Il ricorrente principale ha censurato: 1) la reiezione dell’exceptio inadimpleti contractus, assumendo ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 1460 c.c.; 2) la motivazione apparente e la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., 1460, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che l’inadempimento dei difensori consistesse nell’omesso appello incidentale su una domanda di rimborso di spese straordinarie, con esborso non dovuto; 3) la reiezione dell’eccezione di compensazione, deducendo violazione dell’art. 1243 c.c. e sostenendo che il giudice avrebbe potuto compensare almeno la parte del controcredito certa; 4) la liquidazione del compenso sulla base di uno scaglione superiore a quello corretto e senza applicare la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014; 5) la statuizione sulle spese. Gli avvocati, con ricorso incidentale, hanno censurato: 1) l’individuazione del valore della lite sulla sola quota, anziché considerando che la controversia investiva anche la divisibilità della massa, con conseguente applicazione di uno scaglione più basso; 2) la qualificazione degli interessi come legali e la loro decorrenza dalla pronuncia anziché dalla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo infondate le doglianze sull’exceptio inadimpleti contractus e sulla compensazione: l’allegazione dell’inadempimento del cliente era insita nella domanda di pagamento dei compensi; il giudizio ex art. 1460 c.c. richiede una comparazione tra le condotte e, nel caso, la Corte di appello aveva motivato in modo effettivo valorizzando il risultato utile dell’attività professionale, mentre il preteso inadempimento dei difensori era ancora oggetto di separato giudizio risarcitorio; il controcredito invocato in compensazione non era liquido, certo ed esigibile. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, perché dagli atti risultava che nella divisione era controversa anche la divisibilità della massa e dunque il valore della lite non poteva essere determinato sulla sola quota assegnata; ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e i restanti motivi del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha ritenuto inappropriato il richiamo perché la pronuncia sull’eccezione di inadempimento non ha ecceduto i limiti della domanda.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione d’inadempimento richiede una comparazione tra le condotte delle parti per accertare la responsabilità prevalente nell’alterazione del sinallagma; se il giudizio è effettivo e coerente non è sindacabile in cassazione nel merito.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della Corte di appello era percepibile e coerente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme al vizio di motivazione apparente; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati in relazione all’eccezione di inadempimento e al principio di buona fede; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione è ammessa solo se il controcredito è certo, liquido ed esigibile; un credito risarcitorio ancora sub iudice non è compensabile.

  • art. 13 co. 6 L. 247/2012

    Richiamato dai difensori incidentali per la determinazione del compenso professionale, in coordinamento con i parametri del d.m. 55/2014.

  • art. 5 co. 1 d.m. 55/2014

    Serve a individuare il valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi; nel caso il valore non poteva essere limitato alla sola quota se era controversa anche la divisibilità della massa.

  • art. 2233 co. 1 e 2 c.c.

    Richiamato per la determinazione del compenso del professionista secondo parametri e criterio di adeguatezza.

  • art. 5 co. 1 e 2 d.m. 55/2014

    Usato dalla Corte di merito per determinare il valore della lite in base alla quota assegnata; la Cassazione ha ritenuto tale criterio erroneo nel caso concreto.

  • art. 4 co. 2 d.m. 55/2014

    Consente l’aumento dei compensi medi quando la prestazione ha ampliato il thema decidendum.

  • art. 4 co. 4 d.m. 55/2014

    Invocato per la riduzione quando la prestazione verso più soggetti non comporta esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto; la questione è stata assorbita.

  • artt. 91-92 c.p.c.

    Richiamati per la regolazione delle spese di lite; la doglianza sulle spese è stata assorbita.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla decorrenza degli interessi; questione assorbita.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla qualificazione degli interessi; questione assorbita.

Massime di principio

  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede necessariamente una formale eccezione avversaria: può essere implicitamente contenuta nella domanda di pagamento del compenso professionale, ma la sua fondatezza va valutata mediante comparazione delle condotte delle parti e della gravità dei rispettivi inadempimenti.
  • Una motivazione sulla comparazione tra inadempimenti e sul permanere del risultato utile dell’attività professionale non è apparente né censurabile in cassazione se esprime una valutazione di merito coerente e completa.
  • Il controcredito risarcitorio può essere opposto in compensazione solo se presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; un credito ancora controverso in un autonomo giudizio non può fondare compensazione ai sensi dell’art. 1243 c.c.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali nei giudizi divisori, il valore della controversia va individuato in relazione all’effettivo oggetto del contendere: se è controversa anche la divisibilità della massa, non può farsi riferimento alla sola quota attribuita a una parte.
  • L’aumento dei parametri medi è legittimo quando la prestazione del difensore abbia comportato un ampliamento del thema decidendum; resta però distinto il tema della possibile riduzione prevista per prestazioni rese verso più soggetti senza specifiche distinte questioni, che deve essere espressamente esaminato se ritualmente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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