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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05265/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito IRPEF per l'anno 2008, valorizzando beni-indice di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali (autovettura, abitazione principale, acquisto di un motociclo, finanziamenti in conto capitale in una società immobiliare e conferimenti per la costituzione di un'altra società). La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello rideterminando il reddito imponibile. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 perché il raffronto per lo scostamento minimo del 25% sarebbe stato effettuato, secondo lui, sul reddito imponibile anziché sul reddito lordo dichiarato; (2) vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto corretto l'accertamento nonostante avesse escluso alcuni beni come indici rilevanti; (3) violazione dell'art. 38 per asserita errata valutazione della documentazione sulla provenienza dei capitali utilizzati per i versamenti societari, che il ricorrente assumeva provenire da rimborsi ai soci per precedenti finanziamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti e tre i motivi inammissibili e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il primo motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva comunque effettuato il calcolo sulla base del reddito lordo dichiarato e, in ogni caso, lo scostamento richiesto dall'art. 38 risultava sussistente anche considerando il reddito rideterminato dalla CTR. Il secondo motivo era inammissibile perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mancava l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso e la doglianza mirava in realtà a contestare criteri giuridici e valutazioni di merito. Il terzo motivo era inammissibile sia per commistione di censure ex nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., sia per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della CTR, che aveva rilevato la mancanza di prova certa della provenienza e dell'effettivo impiego delle somme nei successivi incrementi patrimoniali; la Corte ha ribadito che non è consentita in cassazione una nuova valutazione del compendio istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    commi 4 e 5; richiamo anche al testo applicabile ratione temporis e al requisito dello scostamento di almeno il 25%

    per gli accertamenti sintetici del periodo considerato, il raffronto va eseguito tra reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato, su dati omogenei; lo scostamento minimo rileva secondo la disciplina ratione temporis vigente.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti alla ratio decidendi; il n. 5, dopo la riforma del 2012, consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero sindacato sulla motivazione insufficiente o contraddittoria.

  • art. 366 c.p.c.

    n. 4; richiamo anche al n. 6

    la mancata attinenza del motivo alle rationes decidendi e la carenza di specificità comportano inammissibilità; il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico, i dati da cui risulta e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    in tema di vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; rilevano solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della decisione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; richiamo al comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la concreta motivazione della sentenza impugnata o che non attacchi specificamente la ratio decidendi.
  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il raffronto tra reddito presunto e dichiarato deve avvenire tra grandezze omogenee; per la disciplina applicabile nel caso esaminato, il confronto è tra reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • La deduzione della provenienza lecita di somme utilizzate per incrementi patrimoniali richiede una prova specifica e certa della disponibilità delle somme, della loro entità, del momento di percezione e del loro effettivo impiego nelle spese contestate.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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