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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20154/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società nei confronti di un ex amministratore e di un ex sindaco, ritenuti responsabili del dissesto sociale. In primo e secondo grado era stato accertato, in sintesi, che l'ex amministratore aveva inserito in bilancio dati non veritieri, in particolare con sopravvalutazione delle giacenze, aveva aggravato le passività anche mediante emissione di assegni privi di copertura e tali condotte erano state ritenute causalmente rilevanti nella decozione della società; quanto all'ex sindaco, gli era stata addebitata l'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, con specifico riferimento all'approvazione del bilancio di un esercizio indicato in sentenza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) nullità del giudizio di primo grado per mancata interruzione del processo a seguito del decesso del procuratore di uno dei convenuti, lamentando la violazione degli artt. 298, 303 e 304 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e del risarcimento del danno, nonché omessa pronuncia su fatti decisivi, sostenendo l'insussistenza del nesso causale e l'erronea liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non avevano indicato quali elementi processuali sarebbero stati inutilizzabili per effetto della dedotta mancata interruzione. Ha respinto il secondo motivo ritenendo la motivazione della sentenza di appello sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato come mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza una critica puntuale alle statuizioni della sentenza impugnata e senza specifica indicazione dei fatti storici asseritamente trascurati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure di violazione di legge e di nullità processuale devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; la mera deduzione astratta del vizio non basta se non si indicano gli effetti concreti sul processo.

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla interruzione del processo in caso di morte del procuratore o di eventi interruttivi.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato in tema di prosecuzione del processo dopo l'evento interruttivo.

  • art. 304 c.p.c.

    richiamato in tema di effetti dell'interruzione e della riassunzione/prosecuzione del giudizio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente quando espone il percorso logico della decisione, senza necessità di confutare analiticamente tutte le tesi non accolte.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sentenza è validamente motivata se rende conoscibile l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione del danno, contestata dai ricorrenti.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base della pretesa risarcitoria e della contestazione sul nesso causale.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità degli amministratori verso la società.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato in tema di azione sociale di responsabilità.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità verso i creditori sociali e nesso tra mala gestio e insufficienza patrimoniale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità del giudizio per mancata interruzione a seguito di evento interruttivo non è utilmente deducibile in cassazione se il ricorrente non indica con precisione quali atti o elementi istruttori siano divenuti inutilizzabili e quale concreta incidenza il vizio abbia avuto sulla decisione.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che il giudice confuti analiticamente tutte le argomentazioni avverse o tutti gli elementi non ritenuti decisivi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le censure già formulate nei precedenti gradi di giudizio: è necessaria una critica specifica delle rationes decidendi della sentenza impugnata e l'indicazione puntuale dei fatti storici asseritamente omessi.
  • In tema di responsabilità degli organi sociali, la deduzione di insussistenza del nesso causale o di erronea liquidazione del danno deve confrontarsi con gli accertamenti di merito che abbiano individuato condotte gestorie o di vigilanza causalmente rilevanti nel dissesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriSindaci e revisoriLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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