Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società privata)
La controversia
La controversia origina dall'iniziativa di una società che svolgeva attività di elaborazione e commercializzazione di informazioni tratte da pubblici registri immobiliari e catastali. In passato la società aveva chiesto in via cautelare di inibire all'amministrazione l'accesso diretto al mercato del monitoraggio e della ricerca continuativa telematica, assumendo che la disciplina tariffaria sopravvenuta avesse determinato un abuso di posizione dominante. La Corte d'appello, dopo una prima fase cautelare e una successiva decisione nel merito, aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato tale decisione ritenendo errata la mancata ammissione di consulenza tecnica e carente la motivazione sulla prova del danno. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale, dopo ulteriori consulenze, ha riconosciuto un risarcimento ma ha escluso di poter valorizzare documenti depositati tardivamente in rinvio, ritenendo che la consulenza non potesse superare le preclusioni istruttorie. La società ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di rinvio con otto motivi, deducendo in sintesi: violazione delle norme sulla consulenza tecnica, sull'acquisizione di documenti in rinvio, sui limiti del giudice di rinvio, sull'eccezione di nullità per mancata eccezione tempestiva, nonché violazione delle regole di valutazione della prova e della liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo inefficace ai fini del termine breve la notificazione della sentenza eseguita presso una sede periferica dell'ente e non presso il procuratore costituito. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, affermando che il consulente tecnico, entro i limiti del quesito e del contraddittorio, può acquisire anche documenti non tempestivamente prodotti dalle parti quando tali documenti servano solo a determinare il quantum debeatur e non a provare fatti principali o eccezioni in senso stretto. Poiché la documentazione depositata nel giudizio di rinvio era funzionale soltanto alla quantificazione del danno e la Corte d'appello aveva invece escluso di poterne tener conto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi di diritto affermati e regolare anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione ai limiti e alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato nel secondo motivo con riguardo all'ammissibilità di documenti prodotti in cassazione o nel giudizio di rinvio.
richiamato nel secondo motivo per il divieto di nuove prove e documenti in appello e i suoi riflessi nel rinvio.
richiamato nel terzo motivo in relazione ai vincoli del giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
richiamato nel quarto motivo, in tema di attività del consulente tecnico d'ufficio.
richiamato nel quinto motivo, in relazione alla nullità e alla sua deducibilità.
richiamato nel sesto motivo sulla liquidazione equitativa del danno.
art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel sesto motivo in collegamento alla disciplina fiscale invocata dalla ricorrente.
richiamato nel settimo e ottavo motivo in tema di disponibilità e valutazione delle prove.
richiamato nel settimo e ottavo motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 5, comma 2, Direttiva 2003/98/CE
richiamato nel quadro fattuale della precedente decisione di merito per la verifica della congruità del corrispettivo rispetto ai costi e a un congruo utile.
art. 8, legge 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato nella precedente sentenza di Cassazione per affermare che l'attività dell'Agenzia non rientrava tra i servizi di interesse economico generale esclusi dalla disciplina antimonopolistica.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti anche non tempestivamente prodotti dalle parti quando essi siano necessari a svolgere il quesito e a quantificare il danno, purché non siano diretti a provare fatti principali o eccezioni in senso stretto.
- Le preclusioni istruttorie che gravano sulle parti non si estendono automaticamente all'attività del consulente tecnico, il quale opera entro i limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio.
- Quando la documentazione tardiva è funzionale esclusivamente alla prova del quantum debeatur, il giudice non può escluderne aprioristicamente la considerazione se ciò impedisce una corretta liquidazione del danno.
- La notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare deve essere univocamente rivolta al procuratore costituito o effettuata presso di lui; la notifica alla parte personalmente, se non indirizzata in modo chiaro al difensore, non basta a far decorrere il termine.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione va respinta quando la notificazione della sentenza non risulta eseguita nelle forme idonee a provocare il termine breve.
- In sede di legittimità, la censura sulla consulenza tecnica e sulla valutazione della prova è scrutinabile quando il giudice di merito abbia frainteso il perimetro dell'incarico peritale o abbia escluso documenti rilevanti per la sola quantificazione del danno.
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