Cassazione Civile, Ordinanza n. 34833/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due immobili in Roma e un immobile in Fiano Romano. Dopo la risoluzione dei rapporti per inadempimento dell’utilizzatrice e la riconsegna di due immobili, la società utilizzatrice ha chiesto la condanna della concedente alla restituzione dei canoni versati, assumendo l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. per la natura traslativa dei contratti; in subordine, ha chiesto la riduzione della clausola penale ritenuta eccessiva. I giudici di merito hanno escluso la prova della riconsegna dell’immobile di Fiano Romano e hanno ritenuto non dimostrato, in modo sufficiente, l’esatto ammontare dei canoni effettivamente pagati e dei rapporti dare/avere tra le parti, anche alla luce di pagamenti tramite esecuzioni presso terzi e di una successiva rivendita del bene. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla tesi secondo cui, una volta rivenduto il bene dalla concedente a terzi, sarebbe venuto meno l’obbligo di riconsegna; violazione dell’art. 1526 c.c.; violazione degli artt. 1140, co. 2, e 1477 c.c. in relazione alla prova della restituzione del bene e del possesso mediato; violazione dell’art. 324 c.p.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla prova dei canoni; violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183, co. 7, c.p.c. per il rigetto delle istanze istruttorie e per l’asserita mancata considerazione di documenti e testimonianze relativi ai pagamenti e agli incassi della concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia e alla violazione dell’art. 1526 c.c., osservando che, in fatto, il giudicato formatosi in un giudizio parallelo aveva definitivamente accertato la mancata riconsegna dell’immobile di Fiano Romano; di conseguenza, tutte le censure fondate sull’assunto opposto erano coperte da giudicato e comunque la restituzione del bene è presupposto necessario per ottenere la restituzione dei canoni nei leasing traslativi. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul preteso giudicato interno, perché il ricorso non rispettava l’onere di specifica riproduzione degli atti e dei provvedimenti rilevanti. Ha parimenti dichiarato inammissibile il motivo sulle prove, ritenendo che la Corte d’appello avesse motivatamente escluso la sufficienza della prova testimoniale e documentale e avesse compiuto un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni può essere pretesa solo dopo la restituzione del bene; la previa riconsegna è elemento fondamentale dell’equilibrio contrattuale e consente di determinare l’equo compenso del concedente.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente una singola argomentazione, rigetta implicitamente la domanda o l’eccezione con una decisione incompatibile con essa.
art. 1140, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul possesso mediato e sulla prova della riconsegna, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riconsegna del bene e al trasferimento del possesso, ma non ritenuto decisivo.
Il giudicato interno non può essere desunto in via implicita dalla sola circostanza che il primo giudice abbia dato atto di pagamenti; il motivo è inammissibile se non riproduce adeguatamente gli atti e la decisione rilevanti.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione si configura solo se il giudice valuta una prova in modo difforme dal regime legale; non è sindacabile in cassazione la diversa lettura del materiale probatorio operata dal merito.
art. 183, settimo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase di articolazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto non censurabile il diniego di ammissione delle istanze istruttorie.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la trascrizione dei documenti e degli atti su cui il motivo si fonda; in mancanza il motivo è inammissibile.
L’onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso deve essere assolto nei termini di legge; la mancata produzione comporta inammissibilità del motivo.
Per denunciare la violazione del giudicato occorre riprodurre nel ricorso il contenuto del provvedimento passato in giudicato; il semplice richiamo a stralci motivazionali non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la domanda di restituzione dei canoni dopo la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore presuppone la previa restituzione del bene al concedente; senza tale restituzione non è possibile determinare correttamente l’equo compenso e l’eventuale saldo dovuto.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito, pur non rispondendo espressamente a ogni argomento, comporta un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione, oppure adotta una ricostruzione incompatibile con la pretesa dedotta.
- La vendita del bene da parte del concedente non prova di per sé la riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore, potendo il trasferimento del possesso risultare incompatibile con la permanenza della detenzione in capo ad altri soggetti.
- In cassazione, la deduzione della violazione del giudicato o la critica alla valutazione delle prove richiede la specifica trascrizione degli atti e dei provvedimenti rilevanti; non è sufficiente il richiamo a stralci o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito: è scrutinabile solo l’uso di prove inesistenti o la deroga al regime legale di valutazione della prova.
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