Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale verificatosi il 24 novembre 2015, quando un cervo aveva attraversato improvvisamente la strada provinciale n. 71 di Masera impattando contro l'autovettura condotta da un socio. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria e condannata la Regione al pagamento di Euro 3.050, ma in appello la sentenza era stata riformata. Il Tribunale aveva ritenuto che, per i danni da fauna selvatica, non fosse configurabile una responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla P.A. e che la pretesa dovesse essere ricondotta all'art. 2043 c.c., con necessità di allegare e provare una specifica colpa della Regione nell'attività di coordinamento, pianificazione, gestione della fauna e segnaletica stradale, nonché il nesso di causalità tra tali condotte e il sinistro. La società ricorrente ha quindi dedotto violazione della l. n. 157 del 1992, artt. 1, 3, 9 e 19, nonché falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c., censurando l'esclusione della responsabilità regionale per i danni cagionati dalla fauna selvatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c. e che, in tale azione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale ente titolare delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della fauna. Ha precisato che il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra comportamento dell'animale ed evento lesivo, mentre la Regione deve offrire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale è stata autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile anche con l'adozione delle misure diligenti esigibili. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Verbania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica va ricondotta a questa norma; il criterio di imputazione non è la custodia ma la proprietà o utilizzazione dell'animale, e la P.A. può liberarsi solo provando il caso fortuito.
La Corte esclude che questa sia la norma di riferimento principale per i danni da fauna selvatica nel caso deciso, ritenendo errata la sua applicazione in luogo dell'art. 2052 c.c.
Il motivo è stato ritenuto fondato alla luce di un orientamento consolidato della Corte, valorizzato ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 3, 9 e 19
Le disposizioni sulla fauna selvatica sono richiamate come base normativa della competenza pubblica in materia di patrimonio faunistico e gestione della fauna.
Massime di principio
- Nei sinistri causati da fauna selvatica la domanda risarcitoria va normalmente inquadrata nell'art. 2052 c.c., con applicazione del regime di responsabilità per danno cagionato da animali.
- In tale regime la legittimazione passiva spetta alla Regione, quale soggetto titolare delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della fauna selvatica, ferma la possibilità di rivalsa verso gli enti cui competa in concreto l'adozione delle misure di prevenzione.
- Il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno; incombe invece sulla Regione la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile nonostante l'adozione di misure diligenti esigibili.
- Non è sufficiente ricondurre la responsabilità della pubblica amministrazione a una generica colpa per omessa gestione della fauna se la fattispecie rientra nel paradigma dell'art. 2052 c.c.
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