Cassazione Civile, Ordinanza n. 07569/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita di un appartamento in edificio in costruzione: il promissario acquirente aveva versato una caparra di euro 62.500,00 alla società venditrice e, ritenendo sopravvenuta l’impossibilità di recuperare la somma per la liquidazione del fondo proprietario dell’immobile, agì per ottenerne la restituzione e il risarcimento del danno anche nei confronti della società di gestione del fondo e dell’assicurazione che aveva prestato la garanzia fideiussoria prevista per gli immobili da costruire. Il Tribunale accolse la domanda e condannò in solido le convenute. La sola società di gestione propose appello e la Corte territoriale dichiarò improcedibile la domanda nei suoi confronti, regolando le spese a carico dell’attore. In cassazione l’attore dedusse: 1) violazione degli artt. 100 e 348-bis c.p.c., sostenendo che l’appello della società di gestione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la coobbligata assicuratrice aveva pagato la somma ed era rimasta contumace in appello, con conseguente assenza di utilità concreta per l’appellante; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c., per averlo qualificato soccombente e condannato alle spese nonostante la pronuncia fosse di rito e non di merito, e nonostante la domanda nei confronti della società di gestione fosse stata travolta da un fatto sopravvenuto; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c., per l’ingiustificata compensazione solo parziale delle spese, che avrebbe dovuto escludersi in applicazione del criterio di causalità e considerando che la lite era stata causata dalla successiva liquidazione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’interesse ad impugnare, chiarendo che la mancata impugnazione da parte della coobbligata solidale non elimina l’interesse dell’altro condebitore a ottenere la caducazione della condanna, poiché ciascuna posizione è autonoma e il giudicato formatosi sul non impugnante non si estende all’altro. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sulle spese: la Corte d’appello, avendo riformato la sentenza di primo grado, poteva rideterminare le spese dell’intero giudizio; la compensazione parziale era giustificata dalla sopravvenienza processuale rappresentata dalla liquidazione coatta amministrativa del fondo, rientrante nel perimetro dell’art. 92 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l’interesse ad impugnare richiede un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del gravame; nel caso, tale interesse era sussistente per il coobbligato solidale appellante
la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse è stata ritenuta infondata, poiché la questione attiene alla concreta utilità dell’impugnazione e non alla mera astrattezza delle difese
"la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido […] non ha effetto contro gli altri debitori"
è stata ritenuta inconferente nella specie, perché l’effetto espansivo favorevole opera solo se i coobbligati non hanno partecipato al giudizio; se hanno partecipato, valgono le preclusioni e il giudicato nei loro confronti
la regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva; in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice d’appello può procedere a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio
la compensazione è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipiche di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità equivalente; la sopravvenuta liquidazione del fondo è stata ritenuta idonea a giustificare la compensazione parziale
richiamato per il testo vigente dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata quale intervento che ha inciso sull’assetto della compensazione delle spese di lite
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nei rapporti obbligatori solidali dal lato passivo, ciascun condebitore conserva un interesse autonomo a impugnare la sentenza di condanna resa anche nei confronti degli altri, quando dalla riforma possa derivare una concreta utilità giuridica e patrimoniale, a prescindere dalla contumacia o dal mancato gravame degli altri coobbligati.
- L’effetto di cui all’art. 1306 c.c. non opera in favore del coobbligato che abbia partecipato al giudizio e sia rimasto soccombente: in tal caso la sentenza produce il suo giudicato nei suoi confronti, anche se altri debitori solidali non abbiano impugnato o abbiano ottenuto riforma.
- L’interesse ad impugnare va valutato in senso sostanziale, con riguardo al pregiudizio concreto arrecato dalla decisione e all’utilità conseguibile con l’accoglimento del gravame, non sulla base di un mero raffronto formale tra conclusioni e dispositivo.
- In caso di riforma, il giudice d’appello deve rideterminare d’ufficio le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite.
- La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dall’art. 92 c.p.c. come interpretato in senso restrittivo: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità equivalente.
- La sopravvenienza processuale che incide decisivamente sull’esito della lite può giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese, senza violare il principio di soccombenza.
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