Ordinanza n. 3498/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: i) Provvedimento del Parco Lombardo della Valle del Ticino prot. n. 0008458 del 02/08/2022 recante l'oggetto “Improcedibilità accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e art. 181 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) per lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica” prot. n. rif pec 2811/13222/21; ii) Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90 trasmessa dallo stesso Parco Lombardo della Valle del Ticino con nota prot. n. 0005359 del 12/05/2022; iii) Parere preventivo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano - nota del 04/05/2022 prot. n. 4997; iv) Parere definitivo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano - nota del 28/07/2022 prot. 9360.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, unitamente agli atti presupposti e ai pareri della Soprintendenza
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento del Parco Lombardo della Valle del Ticino che ha dichiarato improcedibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e i pareri preventivo e definitivo resi dalla Soprintendenza. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata sullo stato del procedimento e sull’attuale interesse della ricorrente alla definizione della controversia, anche alla luce delle deduzioni contenute nella memoria del Comune di Carnate del 11 maggio 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle parti in causa di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sullo stato del procedimento e sull’interesse della ricorrente alla prosecuzione e definizione del giudizio. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Presidente della Sezione competente affinché fissi l’udienza di trattazione del merito. Non sono state adottate statuizioni definitive sull’illegittimità degli atti impugnati né sulle spese.
Norme richiamate
acquisire ... una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull'interesse di parte ricorrente alla definizione della controversia
La norma è utilizzata dal Collegio per disporre l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione, riguardanti lo stato del procedimento e la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.
Comunicazione dei motivi ostativi
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
La disposizione è richiamata nell’oggetto del provvedimento impugnato relativo all’accertamento della compatibilità paesaggistica; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
La disposizione è richiamata nell’oggetto del provvedimento impugnato relativo a lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
La norma è richiamata nello svolgimento processuale dell’ordinanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari ulteriori elementi per definire la controversia, può disporre, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., l’acquisizione di una relazione documentata sullo stato del procedimento e sugli elementi rilevanti ai fini della decisione.
- La verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere può costituire oggetto di un incombente istruttorio quando siano emersi, nel corso del giudizio, fatti o deduzioni idonei a porre in dubbio l’attualità dell’interesse alla definizione della controversia.
- L’ordinanza istruttoria non decide il merito della domanda di annullamento e non consente di individuare una parte vittoriosa; la causa deve essere successivamente trattata all’udienza di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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