Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una catena di cessioni di un credito derivante da prestazioni eseguite in forza di un contratto stipulato nel 1990 per la realizzazione di opere in Iraq. Un curatore fallimentare aveva ceduto il credito a una società estera; quest'ultima lo aveva poi trasferito in parte a una società italiana, che a sua volta lo aveva ceduto a un'altra società. Le parti irachene avevano agito davanti al Tribunale di Firenze contro le ultime cessionarie, deducendo la nullità della cessione originaria e delle successive subcessioni, oppure in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del trasferimento finale. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, l'ambasciata ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 295 c.p.c. per asserita necessità di sospensione necessaria; violazione dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1344 e 1418 c.c. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché, prima della decisione, tutte le parti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia reciproca agli atti del giudizio di legittimità, con accettazione reciproca e richiesta di spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca agli atti del giudizio di cassazione e della relativa accettazione da parte di tutte le parti costituite; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata effettuata alcuna pronuncia sui motivi di ricorso, né è stata disposta regolazione delle spese, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c.; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
dedotto come norma violata per sostenere la necessità di sospensione del giudizio; la Corte non ne ha esaminato il contenuto per intervenuta rinuncia agli atti.
dedotto come norma violata in relazione alla gestione del giudizio in presenza di altro processo; la Corte non ha scrutinato il motivo per estinzione del giudizio.
invocati per sostenere la nullità della cessione originaria e delle successive cessioni; la Corte non ha deciso nel merito.
richiamato quale base normativa della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione.
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la disciplina dell'estinzione e delle spese in caso di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando tutte le parti depositano rinuncia reciproca agli atti del giudizio di cassazione e la rinuncia è accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia agli atti, non si provvede alla regolazione delle spese se le parti hanno concordato la compensazione totale e la Corte ne dà atto.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti impedisce lo scrutinio delle censure di merito o processuali dedotte nel ricorso.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia agli atti accettata dalle parti.
Come è indicizzato
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