Cassazione Penale, Ordinanza n. 23759/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione illecita, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il ricorso era affidato a un solo motivo: deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere derubricata nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. A sostegno, si invocava che si trattasse di sole cessioni al dettaglio 'su strada', prive di un contesto organizzativo, come emergente dalle deposizioni testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza diretta in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, profili non deducibili in cassazione quando sorretti da motivazione congrua e logicamente coerente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte di appello aveva escluso la lieve entità valorizzando il numero ingente di dosi cedute a diciassette persone diverse e gli ingenti ricavi derivati dall'attività, nonché le modalità organizzate dello spaccio: disponibilità di un'autovettura per gli spostamenti in diversi Comuni e accorgimenti per occultare la droga durante eventuali controlli di polizia, collocandola in un vano occulto del veicolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nella contestazione originaria come base del vincolo di continuazione o della pluralità di condotte unificate ai fini della imputazione.
Richiamato nella contestazione originaria come norma sul concorso di persone nel reato.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio, oggetto della condanna confermata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto di lieve entità; la Corte ne ha negato l'applicabilità alla luce della gravità complessiva della condotta e delle modalità organizzate dello spaccio.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione con cui si chiede la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è scrutinabile in cassazione quando, sotto l'apparente censura di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito.
- L'esclusione della lieve entità può essere fondata, in modo insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, su elementi quali il numero elevato di dosi, la pluralità dei destinatari delle cessioni, l'entità dei ricavi e le modalità organizzate e accorte di occultamento e trasporto della sostanza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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