Cassazione Penale, Ordinanza n. 00497/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in abbreviato dal GUP per un reato in materia di stupefacenti, contestando: 1) la motivazione di merito, ritenendo che la condanna si fondasse solo su undici intercettazioni telefoniche senza ulteriori riscontri; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) l'asserita carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., perché la pena non era stata irrogata nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in larga parte rivolto a una rivalutazione del compendio probatorio e della dosimetria della pena, attività precluse in sede di legittimità, e ha giudicato generiche o infondate le censure sulle attenuanti e sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché sollecitava una rilettura del materiale probatorio e delle intercettazioni, operazione non consentita in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica o apparente, qui esclusa. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti penali, e che sulla pena è sufficiente una motivazione sintetica quando la pena è prossima al minimo edittale, non essendo richiesto un esame di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione nella contestazione del reato
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna
le attenuanti generiche non sono una concessione automatica; richiedono elementi positivi e possono essere negate con motivazione sintetica fondata su circostanze ostative, come precedenti penali
la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se non vi sia arbitrio o illogicità manifesta
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro dell'esercizio discrezionale nella determinazione della pena
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
non citato
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. con modif. in l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per evidenziare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica in modo percepibile ictu oculi.
- Le censure che si limitano a contestare la "lettura" delle intercettazioni o di altri elementi di prova sono inammissibili se mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né una automatica conseguenza dell'assenza di elementi negativi; la loro concessione presuppone elementi positivi apprezzabili e può essere esclusa valorizzando circostanze ostative, come i precedenti penali.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva sul punto delle attenuanti generiche, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti prevalenti e ostativi.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione è contenuta nel minimo edittale o comunque non si discosta sensibilmente dalla media; una motivazione più dettagliata è richiesta solo per pene molto superiori alla misura media edittale.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che miri a una nuova verifica della congruità della pena, salvo che la determinazione appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
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