Cassazione Penale, Sentenza n. 17359/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che, confermando la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere disposta dal Tribunale di Avellino, aveva ritenuto che il ricorrente avesse ripetutamente violato le prescrizioni degli arresti domiciliari e tentato di condizionare le dichiarazioni di due testi attraverso intercettazioni e chat (anni 2020-2022). La difesa deduceva insufficiente motivazione in ordine all'entità, ai motivi e alle circostanze delle presunte violazioni (art. 276 c.p.p., comma 1-ter) e mancata spiegazione sul perché fosse stata disposta la custodia carceraria anziché misure meno afflittive (art. 278 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non illogica: ha richiamato l'intercettazione e le chat come elementi coerenti con l'ipotesi di condizionamento dei testimoni e ha rilevato numerose e ripetute trasgressioni al divieto di comunicare con l'esterno e, in alcuni casi, al divieto di allontanamento. Tali elementi hanno formato un quadro di reiterazione e inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari, giustificando la sostituzione con la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Il giudice può aggravare la misura cautelare per violazioni delle prescrizioni; per trasgressioni diverse dall'allontanamento è richiesta motivazione sull'entità, motivi e circostanze della violazione. La Corte ha ritenuto che tale motivazione fosse presente e adeguata nel provvedimento impugnato.
Richiede che l'aggravamento sia proporzionato e motivato nella scelta del tipo di misura; la Corte ha ritenuto che la scelta della custodia in carcere rientri nella discrezionalità del giudice di merito quando risulti l'inadeguatezza della misura precedente.
Principio di adeguatezza della misura cautelare: il giudice valuta se la misura sia idonea a tutelare le esigenze cautelari; qui la Corte ha ammesso che le violazioni e il profilo prognostico giustificano l'aggravamento.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Disposizione procedurale richiamata in relazione al mancato immediato effetto di rimessione in libertà a seguito del provvedimento; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti.
Richiamato in riferimento all'assunzione di dichiarazioni ex art. 391-bis; la difesa ha sostenuto che alcune espressioni erano riferite a conversazioni dalla finestra durante l'assunzione di dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria sia di merito.
art. 416-bis c.p. e altri articoli di codice penale
art. 110, 416-bis, 353, 629 comma 2, 56
Articoli del codice penale relativi alle imputazioni poste a fondamento della cautela; citati per descrivere il quadro di reati per cui è stata disposta la misura cautelare.
Massime di principio
- La valutazione della gravità delle violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari e la scelta dell'aggravamento della misura sono di competenza del giudice di merito; il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della correttezza, completezza e logicità della motivazione.
- Intercettazioni e conversazioni, se le loro parole e il contesto sono logicamente compatibili con l'ipotesi accusatoria, possono giustificare la valutazione di condotte di condizionamento dei testi e influenzare la decisione cautelare.
- La ripetizione e la varietà delle trasgressioni (comunicazioni con l'esterno, incontri, uso di telefoni altrui) possono dimostrare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari e giustificare la custodia in carcere anche se singole violazioni hanno contenuto affettivo o apparentemente lecito.
- L'obbligo di motivazione richiede che, per trasgressioni diverse dall'allontanamento, il giudice specifichi entità, motivi e circostanze; tuttavia la sussistenza di tale motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della logicità e correttezza argomentativa.
- In presenza di un quadro probatorio che fa ritenere un elevato rischio di reiterazione del reato, la custodia cautelare può essere ritenuta l'unica misura adeguata rispetto a rimedi meno afflittivi.
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