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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4857/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che riformò l'assoluzione di primo grado e lo dichiarò colpevole dei reati di detenzione e ricettazione di una pistola con matricola abrasa (capo b) e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capo c). Denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando in particolare che la Corte di appello omise la rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative (dichiarazioni della moglie e della sorella, indagini difensive) potenzialmente decisive e non confutò specificamente gli argomenti favorevoli alla difesa; contesta inoltre la valutazione delle intercettazioni ambientali, ritenute erroneamente interpretate e valorizzate dalla Corte distrettuale a fondamento della colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito la "motivazione rinforzata" richiesta per riformare un'assoluzione e non ha valutato o confutato specificamente le dichiarazioni difensive potenzialmente decisive (moglie e sorella) né motivato adeguatamente l'interpretazione delle captazioni. Ha censurato, inoltre, il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali e normativi in tema di rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative. Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, affinché colmi le lacune motivazionali e si conformi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale." (testo richiamato nella motivazione e poi modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)"

    Imposeva all'appello, in caso di riforma basata su diversa valutazione di prove dichiarative, l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la modifica legislativa successiva ha tuttavia circoscritto l'obbligo ai casi in cui le dichiarazioni furono assunte in udienza o ad esito di integrazione probatoria nel rito abbreviato.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il parametro del giudizio di colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". In caso di riforma di un'assoluzione l'appello deve dare motivazione rinforzata che dimostri di avere raggiunto tale soglia.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte d'appello ha riqualificato i fatti ai sensi di tale disposizione per il capo c).

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulle circostanze attenuanti di particolare tenuità (invocata dalla difesa per il capo c)); la Corte d'appello aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarla alla luce del contesto e dell'allarme sociale connesso all'arma clandestina.

  • art. 6 CEDU (comma 3, lett. d) e artt. 24 e 111 Cost.

    Riferimenti ai principi di giusto processo, immediata valutazione della prova e diritto al contraddittorio; la giurisprudenza di legittimità e la Cassazione richiamano tali principi per giustificare la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite: Andreotti, Patalano, Dasgupta, Troise, ecc.)

    Costituisce il principio secondo cui la riforma in appello di un'assoluzione impone una motivazione rinforzata e, quando si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la rinnovazione dell'istruttoria per rispettare l'immediatezza della prova e il contraddittorio.

Massime di principio

  • Se l'appello del pubblico ministero mira a riformare un'assoluzione basata su valutazione di prove dichiarative, il giudice d'appello deve fornire una motivazione "rinforzata" che confuti specificamente gli argomenti e le prove favorevoli all'imputato; una semplice diversa valutazione generica non è sufficiente.
  • Quando la riforma si fonda su una diversa valutazione di dichiarazioni rese in favore dell'imputato, il giudice d'appello è generalmente obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, salvo i limiti introdotti dalla successiva modifica normativa che restringe l'obbligo ai soli casi in cui le dichiarazioni siano state assunte in udienza o dopo integrazione probatoria nel rito abbreviato.
  • Le dichiarazioni difensive che costituiscono una "chiamata in reità" o che escludono la conoscenza dell'imputato su materiali trovati devono essere esaminate e confutate specificamente; l'omessa considerazione di tali prove può determinare l'annullamento della sentenza di condanna.
  • Nell'interpretazione delle intercettazioni occorre valutare il contesto (paure di essere intercettati, uso di espressioni ambigue o depistanti) e spiegare perché le stesse possano essere ritenute più probanti rispetto alle dichiarazioni difensive e agli accertamenti tecnici.
  • Nel giudizio abbreviato cd. "secco" la disciplina dell'obbligo di rinnovazione può subire limitazioni: è essenziale verificare la normativa applicabile al momento del giudizio e motivare la decisione anche alla luce di eventuali modifiche legislative intervenute.
  • In presenza di lacune motivazionali o di mancata confutazione di argomenti rilevanti per la difesa, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte della Corte d'appello, che dovrà integrare la motivazione e, se necessario, rinnovare l'istruttoria.

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