Cassazione Penale, Sentenza n. 14332/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'incidente di esecuzione relativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti. Il ricorrente deduce che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario si riferisce solo ai delitti consumati e non anche ai delitti tentati (nello specifico il reato contestato agli artt. 56, 294 c.p. e art. 7 legge n. 203/1991, ossia tentativo aggravato con finalità mafiosa), sostenendo violazione degli artt. 3 e 13 Cost. e chiedendo, in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui richiama i delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, comprende anche i delitti rimasti nella forma del tentativo, mentre l'esclusione del tentativo opera quando la disposizione individua i reati nominativamente tramite richiamo puntuale della norma incriminatrice. La decisione della Corte territoriale è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata, con richiamo alle Sezioni Unite (Di Maro) che hanno avallato tale opzione ermeneutica; pertanto la richiesta di rimessione e l'eccezione di incostituzionalità sono state respinte come infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)
La parte della norma che riferisce i delitti 'commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni' è stata interpretata come comprensiva anche dei delitti nella forma del tentativo, perché la dizione generica ricomprende tecnicamente anche il tentativo quando la finalità o il metodo mafioso è presente.
art. 656, comma 5 e comma 9, codice di procedura penale
Il pubblico ministero sospende l'esecuzione "se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni..." salvo quanto previsto dal comma 9 che stabilisce che la sospensione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen.
Disciplina la sospensione dell'esecuzione penale e prevede l'esclusione della sospensione per le fattispecie ostative elencate da art. 4-bis; la Corte ha richiamato questa norma per motivare il rigetto della sospensione richiesta dal ricorrente.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la richiamata finalità o il metodo mafioso ai sensi di art. 4-bis è considerato idoneo a includere anche i reati tentati aggravati da tale finalità.
artt. 56 e 294 codice penale; art. 7 legge n. 203/1991 (richiamato come tentativo aggravato)
Rilevanti perché descrivono la fattispecie tentata contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto che, essendo il tentativo aggravato dalla finalità mafiosa, rientri nella previsione ostativa di art. 4-bis quando la norma è formulata in termini generici.
Sezioni Unite, sentenza Di Maro (Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio ermeneutico adottato dalla Corte: quando il legislatore indica nominativamente un reato si riferisce al reato consumato; quando richiama una categoria generica (es. delitti commessi per finalità di terrorismo o avvalendosi di art. 416-bis) la richiamo può comprendere anche i tentativi aggravati.
Massime di principio
- Se una norma ostativa o limitativa dei benefici penalistici richiama nominativamente la singola norma incriminatrice, l'esclusione dei benefici non si estende in automatico al tentativo della fattispecie menzionata.
- Se invece la norma usa una formulazione generica che individua una categoria di delitti per finalità o metodo (es. 'delitti commessi avvalendosi di art. 416-bis' o 'al fine di agevolare l'attività delle associazioni'), tale richiamo va interpretato come comprendente anche i delitti rimasti nello stadio del tentativo quando è comunque accertata la finalità o il metodo mafioso.
- Una doglianza di incostituzionalità basata sulla disparità di trattamento tra tentativo semplice e tentativo aggravato dalla finalità mafiosa è, alla luce della giurisprudenza consolidata, difficilmente accoglibile perché l'opzione interpretativa è ragionevole e conforme al testo normativo e alla finalità della disciplina.
- Per valutare la sospensione dell'esecuzione o l'accesso ai benefici, è fondamentale esaminare non solo la qualificazione formale del reato (consumato o tentato) ma la presenza della finalità o del metodo mafioso. In presenza di tale elemento, l'ostatività opera anche nel tentativo.
- La rimessione alle Sezioni Unite è opportuna solo se sussiste un contrasto giurisprudenziale significativo e non quando l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite già chiarisce la questione.
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