Cassazione Civile, Ordinanza n. 26991/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dai ricorrenti e, applicando l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, poiché la banca era rimasta intimata, non ha adottato alcuna statuizione sulle spese; ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I mutuatari avevano agito per ottenere, in relazione a un contratto di mutuo del 26 giugno 2000, l'accertamento della non debenza di interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., oppure, in subordine, la nullità della clausola sugli interessi moratori asseritamente usurari, con conseguente restituzione delle somme pagate in eccedenza. In appello avevano inoltre dedotto che i tassi moratori pattuiti, pur se non usurari, erano eccessivi e andavano ridotti ex art. 1384 c.c., e che il tasso corrispettivo era indeterminato/nulla perché ancorato all'EURIBOR, ritenuto manipolato da operatori di mercato. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorso era stato affidato a quattro motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia, allegando di avere definito bonariamente la controversia.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di accertamento della non debenza di interessi in caso di usura nel mutuo
invocato in appello per sostenere la riduzione equitativa di una clausola penale/di interessi moratori ritenuti eccessivi
indicato come rito del provvedimento di primo grado che aveva rigettato le domande senza istruttoria
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la declaratoria di estinzione impedisce l'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018
richiamata a sostegno del principio secondo cui l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
decisione Commissione Europea Antitrust del 04/12/2013
richiamata dai ricorrenti come fatto posto a fondamento della dedotta manipolazione dell'EURIBOR
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi nel merito delle censure proposte.
- Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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