Cassazione Penale, Sentenza n. 29748/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per la realizzazione di una veranda ritenuta abusiva (sentenza di merito del 14/10/2022, confermata il 19/9/2023). Le censure principali erano: 1) prescrizione del reato maturata prima della pronuncia di appello, con contestazioni sul calcolo dei termini e sull'efficacia di un rinvio d'ufficio; 2) violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, con la doglianza che l'imputazione parlava di opere eseguite in difformità dal permesso mentre la sentenza affermava che le opere erano in forza di un permesso illecito; 3) mancata e insufficiente motivazione, in particolare sul profilo dell'elemento soggettivo della condotta (colpa/consapevolezza) e sulla legittimità del permesso di costruire; 4) dedotta illegittimità dell'ordine di demolizione e considerazioni relative all'operato dei tecnici comunali e all'annullamento amministrativo del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: la prescrizione non era maturata (calcolata a partire dal 17/5/2018 con periodi di sospensione complessivi indicati dalla Corte per un totale di 245 giorni, prescrizione maturata il 17/1/2024, quindi successiva alla sentenza di appello); il principio di correlazione non è stato violato perché il nucleo della contestazione (il carattere abusivo della veranda) è rimasto lo stesso e la diversa prospettazione non ha creato eterogeneità tale da impedire la difesa; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata e priva di illogicità manifesta, con ampia descrizione delle caratteristiche e delle ragioni di illegittimità dell'opera (dimensioni, struttura, violazione della legge regionale n.16/2016) e con adeguata valorizzazione dell'elemento soggettivo (colpa) soprattutto rispetto al titolare dell'impresa e alla committente, tenute a vigilare. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Sono le disposizioni richiamate rispetto alla fattispecie di reato contestata (concorrente nell'esecuzione di opere edilizie abusive e la specifica incriminazione amministrativa/penale richiamata dal DPR 380). La Corte le ha ritenute applicabili per inquadrare la responsabilità penale degli imputati.
artt. 157, 161 cod. proc. pen.
Norme applicate al calcolo della prescrizione; la Corte ha considerato i periodi di sospensione indicati e ha ritenuto che la prescrizione maturasse successivamente alla sentenza di appello, respingendo l'eccezione difensiva.
Norma che attribuisce responsabilità al titolare del permesso, al committente e al costruttore per la conformità delle opere. La Corte l'ha utilizzata per sostenere la responsabilità della proprietaria/committente per mancata vigilanza e per la conformità delle opere.
legge regionale n. 16/2016 (Sicilia)
Richiamata dalla Corte di merito per dimostrare la contrarietà della veranda alla normativa regionale; elemento centrale per affermare l'illegittimità dell'opera.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2021
Richiamata dalla difesa in ordine all'inefficacia del rinvio d'ufficio ai fini della prescrizione; la Corte di cassazione non ha accolto la doglianza, anche perché la documentazione giurisprudenziale prodotta successivamente alla sentenza impugnata non poteva essere assunta per riformare la decisione.
sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n. 186
Utilizzata dalla Corte di cassazione per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e per inquadrare la conseguenza prevista in caso di inammissibilità, in ordine alle spese e al trattamento del ricorso.
Norma applicata per l'imposizione delle spese del procedimento e del versamento a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata partendo dalla data dell'accertamento del reato e tenendo conto di tutti i periodi di sospensione previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.p.; le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo dettagliato e motivato.
- Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza è violato solo se manca un nucleo comune fattuale tale da rendere impossibile la difesa; differenze descrittive o prospettazioni diverse non sono di per sé sufficienti se il centro della contestazione rimane lo stesso.
- La motivazione della sentenza di merito viene sindacata in Cassazione alla luce della logicità e completezza; per superarla è necessario dimostrare illogicità manifesta, carenza o contraddittorietà evidente nei passaggi decisionali.
- Il committente/proprietario e il titolare dell'impresa possono essere ritenuti responsabili per mancata vigilanza e colpa professionale, soprattutto quando la loro esperienza specifica avrebbe imposto un controllo maggiore sulle caratteristiche e sulla conformità dell'opera.
- Documenti o decisioni amministrative/posteriori alla sentenza impugnata non possono essere utilizzati per riformare la decisione di merito in cassazione, salvo che non siano fatti nuovi rilevanti e tempestivamente prodotti nel corso del processo.
- La mancata ottemperanza a un ordine di demolizione può essere valutata come prova di interesse concreto all'opera e rilevare sul piano della responsabilità e del requisito soggettivo.
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