Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti del titolare di una trattoria, contestando maggiori ricavi e un maggior reddito in applicazione dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, riducendo del 50% il reddito accertato. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dare rilievo agli studi di settore coerenti e alla contabilità corretta, oltre che ai dati sui tovaglioli e copritavolo; 2) violazione dell'art. 53 Cost., perché la CTR avrebbe rideterminato il reddito in modo approssimativo anziché esatto; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c., lamentando che la CTR avesse deciso 'secondo equità' riducendo del 50% l'accertamento ritenuto sovrastimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza e, comunque, non idoneo a scalfire la ratio decidendi della CTR, che aveva giudicato il reddito dichiarato 'davvero irrisorio' e il costo del lavoro eccessivo rispetto ai ricavi. Ha inoltre osservato che la conformità agli studi di settore non impedisce l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché l'art. 53 Cost. non viene in rilievo come parametro direttamente applicabile in presenza di una disciplina legislativa dell'accertamento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la riduzione del reddito operata dalla CTR non integra equità sostitutiva vietata, ma giudizio estimativo e valutazione del compendio probatorio, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali non riscontrati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su elementi presuntivi e non è impedito dalla mera coerenza del reddito dichiarato con gli studi di settore; la conformità agli studi di settore non preclude l'accertamento di maggiori redditi.
art. 53 Cost.
La sua deduzione come motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se la norma costituzionale sia di immediata applicazione; in presenza di una disciplina legislativa dell'accertamento non può essere invocata in modo generico per contestare la rideterminazione del reddito.
Il giudice tributario non può decidere secondo equità sostitutiva; tuttavia può compiere valutazioni estimative del materiale probatorio, purché dia adeguata motivazione.
L'apprezzamento delle prove e degli elementi di fatto rientra nei poteri del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per carenza o inadeguatezza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione delle norme costituzionali può essere denunciata come motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di norme immediatamente applicabili e non mediata da una disciplina legislativa.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo tributario può legittimamente fondarsi su elementi presuntivi e sulla complessiva inattendibilità del quadro economico del contribuente, anche quando alcuni rilievi difensivi siano fondati, se permangono incongruenze tali da rendere non credibile il reddito dichiarato.
- La coerenza del reddito con gli studi di settore non esclude, di per sé, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento di maggiori ricavi o redditi con diverso metodo accertativo.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi contesta la valutazione di atti e dati di causa deve indicarne puntualmente il contenuto e il rilievo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di una violazione dell'art. 53 Cost. non può tradursi in una critica meramente assertiva alla quantificazione del reddito accertato quando la materia è già disciplinata da norme di legge che ne fissano presupposti e contenuto.
- La riduzione dell'imponibile operata dal giudice tributario non costituisce equità sostitutiva vietata se è il frutto di una valutazione estimativa delle prove e del fatto, sorretta da motivazione congrua.
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