Cassazione Penale, Sentenza n. 20027/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 4/10/2023 della Corte d'Appello di Napoli che ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza del 10/03/2000 che ordinava la demolizione di un manufatto realizzato senza permesso di costruire. Contestano (1) la interpretazione delle norme sulla sanatoria (art. 31 legge 47/1985 e art. 39 legge 724/1994), sostenendo che i figli, detentori in comodato e residenti nei due appartamenti, potevano chiedere le singole sanatorie e che le istanze potevano essere distinte; (2) la violazione degli artt. 8 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU per mancata verifica della proporzionalità della demolizione rispetto all'abuso, invocando l'abuso di necessità; (3) il mancato esercizio del potere istruttorio per acquisire informazioni/documenti necessari a valutare la proporzionalità. Inoltre i ricorrenti allegano che i figli avevano chiesto i permessi in sanatoria e chiedono che la demolizione sia sospesa o revocata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse concreto e attuale dei ricorrenti: i beni erano stati donati ai figli l'11/02/2022 (dopo la notifica dell'ingiunzione a demolire) e quindi i ricorrenti non sono più titolari di diritti reali sull'immobile; non hanno dimostrato un vantaggio concreto che deriverebbe dall'annullamento dell'atto. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa reale che permane anche verso terzi ed eredi e non si estingue col decorso del tempo o con la morte del reo; ha altresì ribadito che, ai fini della sanatoria, l'edificio va valutato come un complesso unitario per evitare elusioni del limite volumetrico e che le deduzioni dei ricorrenti sulle sanatorie sono state generiche e non sufficientemente documentate. I motivi relativi alla proporzionalità e all'istruttoria non risultavano stati adeguatamente devoluti in sede esecutiva e sono stati ritenuti inammissibili per genericità. A carico dei ricorrenti sono poste le spese e un versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Riferita alla disciplina della sanatoria: la Corte rileva che la legittimazione a chiedere il condono richiede un interesse giuridicamente qualificato; le deduzioni generiche non sono sufficienti per riconoscere la legittimazione dei figli nei fatti descritti.
Richiamata in combinato con la legge 47/1985 in ordine alla possibilità di presentare istanze di sanatoria; la Corte rinvia al principio che la richiesta deve corrispondere a una posizione giuridica qualificata e non a un mero interesse di fatto.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ai sensi di tale norma ha natura di sanzione amministrativa di contenuto ripristinatorio e conserva efficacia anche verso eredi o aventi causa, salvo provvedimenti amministrativi incompatibili.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Richiamato dai ricorrenti per censure di violazione della vita privata e familiare; la Corte osserva che le questioni CEDU relative alla proporzionalità devono essere concrete e adeguatamente dedotte e che la demolizione ripristinatoria è compatibile con la Convenzione se proporzionata e giustificata dall'interesse pubblico alla tutela dell'assetto urbanistico.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 1 art. 1
Invocato contro la sottrazione del bene; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue la demolizione dalla pena e ritiene compatibile la misura ripristinatoria con il diritto di proprietà se giustificata e proporzionata.
Richiamato per affermare che il decorso del tempo previsto dall'art. 173 non estingue l'ordine di demolizione che non è una pena principale ex art. 173.
codice di procedura penale, art. 616
Norma evocata per l'effetto conseguente all'inammissibilità: la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e permane anche se il bene è passato a terzi o agli eredi; esso può essere revocato solo da provvedimenti amministrativi incompatibili.
- Chi non è più titolare di un diritto reale sul bene (es. ha donato l'immobile) generalmente non ha interesse concreto e attuale ad impugnare l'ingiunzione a demolire, salvo che dimostri un vantaggio concreto derivante dall'annullamento.
- La legittimazione di terzi a richiedere la sanatoria richiede un interesse giuridicamente qualificato (non un mero interesse di fatto) e va documentata con precisione: deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Per evitare elusioni dei limiti volumetrici della sanatoria, l'immobile va valutato come un complesso unitario; istanze separate relative a parti dell'edificio possono essere considerate come riconducibili a una sola concessione in sanatoria.
- Le questioni fondate su deduzioni di fatto o documenti non emersi precedentemente in sede esecutiva possono risultare inammissibili se non adeguatamente devolute e provate nelle sedi opportune.
- Le censure in base alla Convenzione EDU (proporzionalità della misura) devono essere formulate con elementi concreti e risultare tali da prospettare un effettivo vantaggio giuridico: in sede esecutiva la Corte richiede specificità e pregnanza probatoria.
- L'impugnazione priva di interesse concreto o formulata in modo generico può comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione delle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →