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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09393/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia riguarda una complessa vicenda successoria e di comunione ereditaria originata dalla successione di un de cuius, con beni immobili in Calabria e altri cespiti comuni. Il ricorrente aveva chiesto, in via di contrapposizione rispetto alle domande altrui, il rendiconto dell’amministrazione dei beni comuni da parte di altri coeredi; nel parallelo giudizio promosso dagli altri partecipanti alla comunione si chiedeva invece il rendiconto della gestione compiuta dal ricorrente e la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Il Tribunale aveva interpretato alcune disposizioni testamentarie e codicilli, ritenendo che la testatrice avesse attribuito a una sorella il godimento dei frutti della proprietà calabrese e al nipote erede universale la nuda proprietà e, poi, il vincolo di fondo patrimoniale sui beni ereditari; aveva inoltre regolato i reciproci rapporti economici tra i condividenti. La Corte d’appello aveva confermato integralmente. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del testamento e sulla revoca tacita, sostenendo l’incompatibilità tra primo e secondo codicillo e la loro reciproca caducazione; 2) falsa applicazione delle norme sul legato, sostenendo che la clausola sui frutti della proprietà calabrese configurasse un legato di prestazioni periodiche e non un usufrutto; 3) violazione delle norme sugli interessi e sull’appello, censurando l’inammissibilità del motivo con cui chiedeva interessi dalla data dei singoli incassi e non dalla divisione; 4) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, in relazione all’inclusione nel rendiconto del canone di locazione 2002 di un immobile in Aprigliano, assumendo che non vi fosse prova del suo incasso; 5) ulteriore violazione di norme processuali e sostanziali, sempre in tema di rendiconto, per la condanna al pagamento di una indennità per l’occupazione esclusiva di un appartamento, contestando la prova del possesso esclusivo e la quantificazione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha accolto nei limiti indicati il terzo quanto alla erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello ma, decidendo nel merito, ha comunque escluso il fondamento della pretesa sugli interessi anticipati per mancanza dei presupposti del mandato invocato; ha dichiarato inammissibile il quarto e infondato il quinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che l’interpretazione delle disposizioni testamentarie operata dai giudici di merito era corretta, in quanto rispettosa del principio di conservazione dei testamenti successivi e non aveva ravvisato una revoca tacita o un’incompatibilità oggettiva tra le clausole. Ha inoltre condiviso la qualificazione della clausola a favore della sorella come attribuzione del godimento dei frutti della proprietà calabrese e non come rendita periodica in senso tecnico. Ha invece riconosciuto che la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla decorrenza degli interessi, perché l’atto di appello era sufficientemente specifico; tuttavia, facendo uso del potere di decisione nel merito, ha ritenuto che comunque mancassero gli elementi per applicare la disciplina invocata dal ricorrente, essendo necessario dimostrare un vero rapporto di mandato con specifiche istruzioni o termine di consegna delle somme. Gli ulteriori motivi, concernenti la prova del canone locatizio del 2002 e la condanna per occupazione esclusiva dell’immobile, sono stati dichiarati inammissibili o infondati, poiché si traducevano in censure di merito non scrutinabili in cassazione o si scontravano con il limite della "doppia conforme". Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le regole ermeneutiche dell’interpretazione contrattuale sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche all’interpretazione del testamento, che resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione logica e rispettoso dei criteri legali.

  • art. 682 c.c.

    Il testamento posteriore, in assenza di revoca espressa, annulla solo le disposizioni incompatibili con quelle precedenti; opera quindi un principio di conservazione e la caducazione tacita richiede una sicura inconciliabilità concreta.

  • art. 649 c.c.

    Il diritto del legatario si trasmette alla sua morte o comunque secondo la disciplina del legato richiamata dalla Corte, ma nel caso concreto la disposizione non è stata qualificata come legato di rendita periodica.

  • art. 670 c.c.

    Il legato di prestazioni periodiche riguarda somme di denaro o altre cose fungibili da corrispondersi a termini periodici; non ricorre quando la volontà testamentaria attribuisce il godimento dei frutti di specifici beni immobili.

  • art. 167 c.c.

    Il vincolo di fondo patrimoniale richiamato nel testamento è stato ritenuto compatibile con l’attribuzione dell’usufrutto su una parte del compendio ereditario, perché il fondo riguardava tutti gli immobili lasciati all’erede universale.

  • art. 1872, comma 2, c.c.

    La rendita vitalizia può essere costituita anche per testamento, ma presuppone una prestazione periodica di denaro o cose fungibili; la Corte ha escluso che la clausola in esame avesse tale contenuto.

  • art. 1714 c.c.

    La norma sui frutti riscossi dal mandatario opera come sanzione per inesatto adempimento e richiede la prova di un mandato avente a oggetto la riscossione, nonché delle istruzioni o del termine di consegna; nel caso non erano allegati tali presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice assegna il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni semplici è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse nella contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, non nella denuncia di un vero errore di diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è configurabile quando si contesti il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo la regola prevista; non se si censura il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata e delle censure, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; nel caso concreto il motivo era sufficientemente specifico.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati esaminati i motivi di ricorso proposti per violazione di legge e, in subordine, per vizio motivazionale; la Corte ha distinto tra censure di diritto ammissibili e mere contestazioni di merito non scrutinabili.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, una volta rilevato l’errore della sentenza d’appello sulla declaratoria di inammissibilità, ha deciso la questione nel merito, escludendo comunque il diritto invocato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi proposti davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione del testamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo se la ricostruzione della volontà testamentaria viola canoni legali di ermeneutica o è sorretta da motivazione mancante o illogica.
  • In presenza di testamenti successivi, la revoca tacita delle disposizioni anteriori non si presume: occorre una sicura incompatibilità concreta, e deve prevalere un criterio di conservazione delle disposizioni compatibili.
  • La clausola testamentaria che attribuisce a un soggetto il godimento delle "rendite" di un immobile può essere interpretata come attribuzione del godimento dei frutti e non necessariamente come legato di rendita periodica; la qualificazione dipende dal contenuto complessivo della disposizione.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la loro attendibilità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale: occorre rispettivamente l’uso di prove non introdotte o l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale.
  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità della censura, è sufficiente una chiara individuazione della questione e delle ragioni di dissenso; non sono richieste formule sacramentali né la redazione di un atto paradigmatico alternativo.
  • In tema di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel rendiconto tra coeredi, il coerede che gode esclusivamente del bene comune può essere tenuto a corrispondere agli altri una quota dei frutti civili o del valore locativo quando l’uso esclusivo impedisce agli altri contitolari l’esercizio delle facoltà dominicali secondo l’art. 1102 c.c.
  • La domanda di interessi sulle somme riscosse prima della divisione richiede la rigorosa allegazione del titolo negoziale o della fonte normativa invocata; se si richiama il mandato, occorre provare l’incarico di riscossione, le istruzioni e il momento di consegna delle somme.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDivisione ereditariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiSuccessioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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