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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19794/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel fallimento di una società holding era stato richiesto l'accertamento al passivo, da parte di una banca, di un credito derivante da un'operazione complessa di acquisizione e finanziamento collegata a partecipazioni azionarie di una società immobiliare. La curatela contestava l'ammissione integrale del credito sostenendo, in sintesi, che i contratti di finanziamento e di opzione fossero simulati o comunque nulli/fraudolenti perché inseriti in un meccanismo volto a far rientrare alla banca il corrispettivo dell'operazione e a sostituire la fallita nella posizione debitoria di un terzo. In subordine, sosteneva che i negozi fossero revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall., per difetto di corrispettivo e per pregiudizio alle ragioni dei creditori. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale deciso sulla simulazione assoluta anziché sulla simulazione relativa espressamente allegata; 2) motivazione apparente o mancante sul rigetto dell'eccezione di simulazione relativa; 3) falsa applicazione dell'art. 1414, comma 2, c.c.; 4) falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. per il rigetto della revocatoria ordinaria; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. per la mancata adeguata motivazione sul dedotto collegamento negoziale tra i diversi contratti; 6) falsa applicazione dell'art. 1321 c.c. per avere escluso il collegamento negoziale sulla base di una valutazione ritenuta erronea delle circostanze di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare nel credito controverso, poiché nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento di chi non abbia partecipato al giudizio di merito quando il dante causa si sia già costituito su quel medesimo diritto. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla simulazione, osservando che il tribunale aveva comunque esaminato anche la simulazione relativa e che la censura tendeva a sollecitare una diversa lettura del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha respinto pure le doglianze sulla revocatoria e sul collegamento negoziale, perché tutte dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie del giudice di merito, insindacabili in cassazione in assenza di anomalia motivazionale. È stata quindi confermata l'ammissione del credito della banca al passivo secondo quanto stabilito dal tribunale, con condanna del fallimento alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    viene richiamato quale base della domanda di ammissione al passivo da parte del creditore

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito la banca si è costituita

  • art. 66 l.fall.

    invocato dalla curatela per sostenere la revocabilità degli atti asseritamente pregiudizievoli

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per la revocatoria ordinaria; la Corte conferma il rigetto del motivo perché fondato su contestazioni di fatto

  • art. 112 c.p.c.

    il tribunale non ha omesso di pronunciare sulla simulazione relativa, avendola espressamente esclusa

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare motivazione mancante o apparente, ma la Corte esclude il vizio

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere la simulazione relativa; la Corte reputa inammissibile la censura perché mira a rivalutare il fatto

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per il dedotto collegamento negoziale; la Corte ribadisce che l'accertamento dipende dalla volontà delle parti e non è rivedibile in cassazione se congruamente motivato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione carente; la Corte ritiene invece sufficiente la motivazione del tribunale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto; la Corte rileva che le censure in realtà attaccano l'accertamento di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte esclude sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia la motivazione apparente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non può essere introdotto l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso quando il dante causa si sia già costituito in merito sul medesimo diritto; la legittimazione del successore si esprime semmai mediante autonoma impugnazione, non mediante intervento nella fase di legittimità.
  • La deduzione di simulazione, anche relativa, deve confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'effettiva esecuzione dei contratti e l'eventuale esistenza di un distinto accordo simulatorio; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito, pur usando una qualificazione diversa, abbia comunque esaminato la questione sostanziale sottoposta dalle parti e ne abbia escluso la fondatezza.
  • Le censure di falsa applicazione di norme sostanziali sono inammissibili se, sotto la veste di error in iudicando, mirano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento del collegamento negoziale costituisce valutazione di fatto, desumibile dalla volontà delle parti e dall'assetto complessivo dell'operazione; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per macroscopico vizio motivazionale.
  • In materia di revocatoria ordinaria, il ricorrente deve censurare specificamente gli accertamenti di fatto relativi a eventus damni, consapevolezza del pregiudizio e natura dell'atto; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura economica dell'operazione.
  • La mancanza di una anomalia motivazionale rilevante ai sensi della giurisprudenza di legittimità rende insindacabile in cassazione la motivazione del giudice di merito anche quando il ricorrente ne contesti la coerenza economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoMoraAgenzia
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiSimulazioneRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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