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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito perché, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a scuole di specializzazione tra il 1978 e il 1990, non avevano percepito alcuna remunerazione durante il corso. Sostenevano che le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un’adeguata retribuzione per i medici specializzandi e che l’Italia vi avesse dato attuazione solo tardivamente e parzialmente con la l. n. 257/1991. In cassazione hanno censurato la sentenza d’appello per avere individuato il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999, mentre, a loro dire, il termine avrebbe potuto decorrere solo da quando fossero divenute certe l’esistenza del danno e la sua imputabilità al legislatore italiano, certi non prima del 2011; hanno inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nella memoria hanno invocato anche la l. n. 91/2025, ritenendola idonea a incidere sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., aderendo al consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha ritenuto irrilevante il rinvio pregiudiziale richiesto, perché la questione era già risolta da una giurisprudenza interna stabile e non vi era incertezza sul diritto violato o sul momento iniziale della prescrizione. Ha escluso che la normativa sopravvenuta del 2025 potesse incidere sulle regole civilistiche della prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando censura una questione già risolta da orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    Hanno introdotto regole uniformi in materia di formazione e riconoscimento dei medici, nella prospettiva della libera circolazione professionale.

  • direttiva 82/76/CEE

    Ha modificato la disciplina previgente e ha imposto agli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione della formazione specializzata dei medici.

  • l. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamata come atto di attuazione solo tardiva e parziale delle direttive comunitarie.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È indicata come norma che ha riconosciuto una borsa di studio solo ai medici già beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo ed è assunta come dies a quo della prescrizione del risarcimento.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio per relationem alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel quale è stata depositata la memoria delle parti.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Il valore della causa ai fini delle spese va determinato in base al petitum.

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    Per il valore della domanda si sommano al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La richiesta di maggior danno è stata considerata nel calcolo del valore della domanda ai fini della liquidazione delle spese.

  • d.m. 147/2022

    È richiamato quale modifica della tariffa applicabile ratione temporis per le spese di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE, quando già definito da consolidato orientamento di legittimità, può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se il ricorso mira solo a rimettere in discussione il dies a quo della prescrizione.
  • Quando l’inadempimento statale alla direttiva è oggettivamente certo e conoscibile, la prescrizione del diritto risarcitorio decorre da un momento individuato in via generale dalla giurisprudenza di legittimità, senza che rilevi la successiva acquisizione di piena certezza soggettiva da parte del creditore circa danno e responsabilità.
  • Il contrasto o l’incertezza su quale azione proporre, davanti a quale giudice e contro quale amministrazione non impedisce di esercitare il diritto e non differisce il decorso della prescrizione, potendo l’interessato utilizzare strumenti processuali idonei a cautelarsi.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione di diritto unionale sia già stata affrontata e risolta in modo coerente dalla giurisprudenza europea e nazionale, senza effettivo dubbio interpretativo sul punto decisivo.
  • Una norma sopravvenuta priva di contenuto sostanziale, non retroattiva e limitata a istituire un tavolo tecnico ricognitivo non incide, di per sé, sulle regole civilistiche della prescrizione dei diritti già sorti.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina sulla base della domanda più elevata e, se richiesto anche il maggior danno e gli interessi, occorre tenerne conto nel computo del valore complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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