Cassazione Civile, Ordinanza n. 28006/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei confronti dei creditori, il trasferimento di due immobili nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel 2008. Nel giudizio è intervenuta una banca che si era dichiarata creditrice dei coniugi, in quanto fideiussori della società poi fallita, e ha chiesto l’inefficacia anche di un ulteriore immobile. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo hanno dedotto incompetenza del giudice adito e violazione della competenza funzionale/territoriale, sostenendo che l’azione revocatoria fosse attratta alla sezione specializzata competente per l’azione principale e che fosse stata violata la disciplina sulla competenza territoriale inderogabile; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 345 c.p.c. e 421 c.p.c., lamentando che la scientia damni non fosse stata provata dalla parte attrice e che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti e una sentenza sopravvenuta in modo non consentito; con il terzo hanno dedotto violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c., 2727, 2728 e 2729 c.c. nonché degli artt. 40 e 43 c.p.c., censurando il ricorso a presunzioni per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio e sostenendo che non vi fosse automatismo tra mala gestio dell’amministratore e consapevolezza di arrecare danno ai creditori, né adeguata motivazione sulla posizione del coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza, perché non era stato riprodotto il corrispondente motivo di appello, e ha aggiunto che l’eccezione di incompetenza territoriale era comunque nuova, non risultando dedotta tempestivamente. Sul secondo motivo ha ravvisato ancora difetto di autosufficienza e mancanza di specificità, poiché non erano stati riportati i documenti rilevanti; inoltre ha osservato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove, riservata al giudice di merito. Sul terzo motivo ha ribadito l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva desunto in via presuntiva la scientia damni dalla cronologia degli eventi: già nel 2006 il disponente era consapevole delle gravi perdite della società, anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente consapevolezza che la sottrazione di beni avrebbe inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori. La Corte ha anche ritenuto adeguata la motivazione sulla posizione del coniuge, richiamando un precedente conforme. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica i vizi deducibili in cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza o perché dirette a contestare accertamenti di merito.
l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente; altrimenti è nuova e non deducibile in cassazione.
richiamato come termine ultimo entro cui proporre l’eccezione di incompetenza territoriale.
è la norma sull’azione revocatoria, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della scientia damni tramite presunzioni.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice di merito fondata su un ragionamento presuntivo adeguato.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché generica e priva di autosufficienza.
richiamato in relazione al divieto di nuove prove in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specificità.
richiamato dalla parte ricorrente, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
richiamato per contestare il ricorso alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento presuntivo della sentenza impugnata.
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni; non è stata ravvisata violazione.
la Corte ha considerato legittimo il ricorso a presunzioni semplici, perché sorretto da una motivazione logica e sufficientemente articolata.
richiamato dal ricorrente in relazione alla connessione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dal ricorrente in tema di competenza; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto/inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non riproduce in modo puntuale il motivo già dedotto nei precedenti gradi, impedendo il controllo di autosufficienza del ricorso.
- L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; se non risulta dedotta e coltivata nei termini, la relativa doglianza è nuova e non esaminabile in cassazione.
- Nell’azione revocatoria ordinaria la scientia damni può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento del giudice di merito sia fondato su fatti storici specifici, coerenti e logicamente concatenati.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua e non apparente; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio.
- La responsabilità dell’amministratore per mala gestio non comporta automaticamente, in via logica o probatoria, la dimostrazione della scientia damni, ma tale consapevolezza può emergere dal contesto fattuale e temporale della vicenda, specie se la disposizione patrimoniale è successiva alla consapevolezza di gravi perdite e della possibile aggressione dei creditori.
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