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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17676/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente venditrice)

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato un preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile, subordinato a una condizione sospensiva legata all'approvazione comunale di un progetto di ristrutturazione funzionale anche all'ampliamento dell'immobile. Sostenevano che il primo progetto fosse stato rigettato, che il successivo non prevedesse l'ampliamento e che quindi la condizione non si fosse avverata, con conseguente inefficacia definitiva del preliminare e diritto alla restituzione della caparra di euro 55.000. In subordine chiedevano la risoluzione per grave inadempimento della controparte, la restituzione della caparra e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva invece respinto la loro domanda e accolto la riconvenzionale della società, ritenendo che la condizione fosse formulata in modo generico, che non fosse provato il carattere essenziale dell'ampliamento e che l'inadempimento fosse imputabile ai promissari acquirenti. In appello, la corte territoriale ha dichiarato il gravame inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. e, comunque, ha ritenuto infondate le censure sul merito. Con il ricorso per cassazione i promissari acquirenti hanno impugnato sia l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. sia la sentenza di primo grado: contro l'ordinanza lamentavano, in sostanza, l'illegittimità del giudizio di inammissibilità e del richiamo al difetto di specificità dell'appello; contro la sentenza deducevano, con cinque motivi, l'omesso esame della sequenza dei progetti edilizi, della necessità dell'ampliamento, della conoscenza di tale esigenza da parte della venditrice, dell'inidoneità della DIA a soddisfare la condizione, e infine la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita modifica della domanda riconvenzionale da parte del tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in entrambe le sue componenti. Quanto all'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ha rilevato che essa è impugnabile solo per vizi propri e che le censure dei ricorrenti miravano in realtà a contestare il merito del giudizio prognostico di non accoglimento dell'appello; le ulteriori argomentazioni della corte d'appello sul difetto di specificità e sulla mancata acquisizione del fascicolo non rendevano ammissibile l'impugnazione. Quanto alla sentenza di primo grado, i primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione fuori dai limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la doglianza sull'interpretazione della domanda riconvenzionale era generica e comunque tendeva a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è impugnabile per cassazione solo per vizi propri dell'ordinanza, non per contestare il merito del giudizio prognostico espresso dal giudice d'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Il richiamo al difetto di specificità dei motivi di appello è stato considerato, nel contesto dato, non idoneo a trasformare in ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    L'interpretazione della domanda e la verifica di un'eventuale alterazione del suo contenuto sostanziale spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro limiti rigorosi.

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    È richiamato quale base del diritto del promittente venditore di recedere e trattenere la caparra in caso di inadempimento della controparte, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto deve riguardare effettivi vizi propri dell'atto o della decisione impugnata, non una diversa lettura del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri dell'ordinanza; non è consentito trasformare il ricorso in una revisione del giudizio prognostico di non accoglimento del gravame.
  • Le doglianze che, sotto veste di errori di diritto o omesso esame, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo il rigoroso limite dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e la sua eventuale integrazione o qualificazione appartengono al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se risulti alterato il contenuto letterale o sostanziale dell'atto in modo decisivo.
  • In materia di preliminare di vendita subordinato a condizione sospensiva, la parte che invochi la mancata avverazione della condizione deve allegare e provare con precisione il contenuto della pattuizione e il fatto impeditivo dedotto.
  • La determinazione del regime della caparra confirmatoria e del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. dipende dall'accertamento dell'inadempimento della parte obbligata, accertamento riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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